Detrazioni IVA: requisito di inerenza per acquirenti-imprenditori

Una sentenza della Cassazione stabilisce le condizioni necessarie

In termini di detrazioni dell’IVA, la Sezione tributaria della Cassazione ha emesso la Sentenza n. 3706 (Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 17/02/2010, n. 3706) con la quale vengono stabiliti i requisiti di inerenza del bene acquistato rispetto all’attività esercitata e finalizzato all’impresa.

Ai fini della detraibilità dell’imposta è necessario dimostrare che gli acquisti di beni effettuati dalle società commerciali siano caratterizzati dall’inerenza all’esercizio d’impresa, con onere della prova a carico di chi invoca la detrazione.

I Giudici di legittimità si sono rivolti all’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. In particolare, l’acquirente, che deve essere un imprenditore, può detrarre l’imposta se questa riguarda un acquisto effettuato nell’esercizio di impresa e se l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale è intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività.

Di fatto, questa impostazione segue una disposizione già esistente (Cassazione sentenze n. 16730 e n. 11765 del 2008, n. 3022 del 2007) la cui norma non introduce una deroga ai comuni criteri di onere della prova, ma lascerebbe la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato.

Paola Perfetti