Indicatori per la gestione : Contenuto della relazione

La parte obbligatoria della Direttiva Comunitaria numero 2003/51/CE è stata recepita dal Legislatore Italiano con il Decreto Legislativo numero 32 del 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 73 del 28 Marzo 2007.
Il documento tratta, in particolar modo, il contenuto della relazione sulla gestione allegata al bilancio d’esercizio.
Per le imprese che chiudono l’esercizio al 31 Dicembre, le novità introdotte dal Decreto in oggetto diventano operative a partire dal bilancio chiuso al 31 Dicembre 2008.
Nella predisposizione della relazione sulla gestione, il decreto ha introdotto tre importanti novità:
1) un affinamento delle informazioni da fornire con riguardo alla situazione della società ed al suo andamento gestionale;
2) la relazione sulla gestione ora include anche informazioni in merito ai principali rischi e alle incertezze cui la società è esposta;
3) obbligo di esposizione di indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari.

Nel trattare il contenuto della relazione, è stato modificato l’articolo 2428 del Codice civile.
Il primo comma dell’articolo 2428 del Codice civile, disciplina la relazione sulla gestione nel seguente modo: “Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”.
Prima della modifica apportata dal Decreto Legislativo 32/2007, l’articolo 2428 del Codice civile disponeva: “Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti”.
L’articolo 2428 ante modifica stabiliva che la relazione accogliesse semplicemente una enunciazione dei fatti avvenuti nel corso della gestione aziendale. Con la modifica introdotta dal Decreto Legislativo 32/2007, il Legislatore ha voluto affidare agli amministratori maggiori responsabilità nella predisposizione della relazione sulla gestione, la quale deve includere ora un’analisi precisa e dettagliata della realtà aziendale, anche in funzione delle esigenze di informazione degli stakeholders (i soggetti portatori di un interesse nei confronti della società: si pensi alle banche creditrici, agli azionisti, ai dipendenti, all’Erario…).
Quindi, la relazione sulla gestione ora può fornire tutti gli elementi necessari e sufficienti ad analizzare e interpretare le varie dinamiche aziendali.
Da una prima lettura dell’articolo 2428 del Codice civile, si può notare come il Legislatore abbia voluto porre in evidenza la necessità di includere un’analisi della situazione aziendale, la quale deve essere fedele, equilibrata ed esauriente.
Per situazione aziendale si deve intendere la posizione dell’impresa nell’ambiente in cui opera.
L’analisi fedele, equilibrata ed esauriente del risultato della gestione, può essere ottenuta mediante l’esplicitazione delle aree di business che determinano il risultato economico; in altri termini, la relazione dovrà indicare quali sono state le attività gestionali fondamentali per il raggiungimento di tali risultato, includendo nel documento, a titolo esemplificativo, una riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale coerente con la struttura e la dinamica del business aziendale.