IVA auto: come gestire il contenzioso pendente e i rimborsi

Con la Circolare n. 13/E del 15 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune indicazioni sulla detrazione IVA auto.

Una questione pendente da tempo, soprattutto in vista della sua inapplicabilità al previdente regime di indetraibilità oggettiva, e che negli anni ha già visto modificare più volte aspetto.

Solo nel 2006, con una Sentenza la Corte di Giustizia delle Comunità Europee aveva stabilito come illegittimo il regime fiscale applicato fino ad allora alla deducibilità dell’auto, includendo nella modifica anche l’incompatibilità della indetraibilità oggettiva dell’IVA relativa all’acquisto, impiego e manutenzione di determinati autoveicoli ovvero di quelli che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa insieme alle relative operazioni di manutenzione e rifornimento [14 settembre 2006.  Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (causa C-228/05, Sentenza “Stradasfalti”), ritiene incompatibile con la direttiva n. 77/388/CEE (VI direttiva IVA) l’art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), D.P.R. n. 633/1972].

A partire da quella decisione, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito la deducibilità al 40%, la giustificazione retroattiva per richiedere il rimborso di quanto indebitamente trattenuto e una serie di procedure di recupero da parte di soggetti passivi dell’IVA non detratta.

Questa riguarda gli acquisti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 13 settembre 2006, e individua due modalità distinte ed alternative (forfetaria e analitica) per la determinazione dell’IVA non detratta da richiedere a rimborso.

In tal modo, con la nuova Sentenza, delle Entrare l’Agenzia distingue alcune procedure da seguire a seconda che i giudizi relativi sugli acquistati siano stati effettuati prima del 1 gennaio 2003 o nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 13 settembre 2006.

Nel primo caso, è possibile presentare l’istanza di rimborso di cui al D.L. n. 258/2006 ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992 attraverso una puntale dimostrazione dell’inerenza dei costi sui quali è stata operata l’agevolazione sull’IVA, ma l’onere della prova incombe sul contribuente.

Infine, per i giudizi relativi all’IVA sugli acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2003 e il 13 settembre 2006, il contribuente può accedere anche alla procedura di rimborso forfetaria o analitica con la stessa necessità di verificare l’inerenza degli acquisti con riferimento ai quali è stata operata la detrazione rispetto all’attività esercitata, adoperando anche i mezzi illustrati dal D.L. n. 258/2006 e dal provvedimento del 22 febbraio 2007.

Fonte.

Paola Perfetti