“Made in Italy” a danno dei titolari di marchi italiani

Il Made in Italy da sempre distingue la creatività e la qualità delle imprese italiane nel mondo, portando all’estero il prestigio del tessuto imprenditoriale nazionale. Tutti sanno che il richiamo alla produzione italiana accresce il valore e la quotazione sul mercato dei prodotti che possono fregiarsi dell’essere “100% italiani“. Proprio l’importanza attribuita all’etichettatura dei prodotti ha portato il legislatore italiano a numerosi interventi normativi in materia, anche se non sempre nel segno della chiarezza e dell’efficacia rispetto agli obiettivi.

Non fanno eccezione le ultime disposizioni (art. 17 della L. 99/2009 e  art. 16 del Decreto Legge 135/2009) che, paradossalmente, pongono a carico del titolare di un marchio italiano o del suo licenziatario oneri maggiori rispetto a quelli richiesti ad un’impresa straniera. Nello specifico, era stata prevista una sanzione penale per “l’uso di marchi di aziende italiane” apposti su merce non originaria dell’Italia e priva dell’indicazione del Paese di fabbricazione.

Questo però discriminava i marchi di aziende italiane rispetto a quelli di aziende straniere e pertanto, dopo appena due mesi, la disposizione è stata abrogata dall’art. 16 D.L 135/2009. Anche con tale normativa, tuttavia, le disparità permangono. La disposizione in esame sanziona, a livello amministrativo, un utilizzo del marchio tale da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ove ciò non corrisponda alla reale provenienza della merce e prevede una sanzione penale nel caso in cui venga espressamente indicato, su merce non fabbricata nel nostro territorio,  che il prodotto è interamente realizzato in Italia.

Entrambi gli interventi normativi, oltre a essere piuttosto approssimativi, sembrano porsi in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Costituzione) e con la normativa comunitaria (quantomeno con riferimento all’art. 28 Trattato CE). Pare infatti emergere con evidenza la disparità di trattamento tra imprese, se si considera che nessun illecito è sanzionato ove l’utilizzo falso o fallace del marchio venga posto in essere da un’impresa straniera, benché anche in tale situazione si verifichi proprio quell’inganno per il consumatore finale che il legislatore si propone di sanzionare. Molti, dunque, i problemi posti dalle ultime disposizioni legislative, emanate forse in assenza di un disegno unitario. 

Un’autentica tutela della correttezza commerciale, dei consumatori e del vantaggio competitivo dato dal nostro “Made in Italy” rimane purtroppo ancora lontana; restano, invece, i contrasti tra norme e le discriminazioni, proprio a discapito dei titolari di marchi italiani.

Avv. Helene Regnault de la Mothe