Il trattamento fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione degli immobili strumentali dei professionisti.

Con riferimento alla cessione dell’immobile strumentale posseduto dal professionista, il D.L. n. 223/2006 (Manovra estiva 2006), introducendo il nuovo comma 1-bis nell’art. 54 del TUIR, ha previsto che le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Quindi, rispettivamente, devono essere tassate o dedotte, ad eccezione tuttavia degli immobili strumentali.
Successivamente, la Finanziaria 2007 ha esteso anche agli immobili strumentali la rilevanza reddituale delle plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla loro cessione, come già previsto per gli altri beni strumentali; la Finanziaria 2007 ha, inoltre, attribuito rilevanza reddituale al costo di acquisto degli immobili strumentali da parte dei professionisti, che da quel momento si è potuto quindi ammortizzare; parimenti, i canoni di leasing stipulati per tali immobili sono risultati deducibili, sia pure con qualche limitazione.
Le suddette regole si rendono applicabili solo agli immobili acquisiti dal professionista a partire dal 1° gennaio 2007, quindi ne deriva che laddove venisse ceduto un immobile strumentale acquisito dal professionista successivamente al 1° gennaio 2007, la relativa plusvalenza è tassabile o la minusvalenza è deducibile dal suo reddito; viceversa, qualora l’immobile strumentale sia stato acquisito prima del 1° gennaio, l’eventuale plusvalenza/minusvalenza generatasi dalla cessione non assume alcuna rilevanza reddituale e quindi non è né tassabile né deducibile.