Quando il contribuente non è tenuto al pagamento in pendenza di ricorso

La Commissione tributaria provinciale Roma ha emesso la Sentenza, Sez. XLI, del 04/09/2009, n. 329, con la quale si stabilisce l’iscrizione a ruolo delle somme a titolo provvisorio.

In particolare, la Sentenza ha deciso che il contribuente non è tenuto al pagamento in pendenza di ricorso e può anche impugnare la relativa cartella.

Questo, nel caso in cui l’Ufficio proceda ad iscrivere a ruolo le somme dovute dal contribuente, a titolo provvisorio, in pendenza di ricorso avverso un avviso di certamento, perciò senza attendere la sentenza della CTP che respinge il ricorso.

Per un ulteriore approfondimento della Sentenza n. 329/41/09 della Commissione tributaria provinciale di Roma, si comunica la prossima pubblicazione su Corriere Tributario a firma di Francesco Napolitano.

Paola Perfetti