Le “pillole fiscali” della settimana [03 – 07 Maggio 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (03 – 07 Maggio 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Il bonus per la realizzazione di campionari da parte delle imprese del settore tessile e della moda non potrà essere utilizzato in via automatica, ma esclusivamente entro l’importo massimo che verrà comunicato dall’Agenzia delle Entrate. Le imprese che intendono avvalersi della tassazione dovranno presentare telematicamente alle Entrate apposita comunicazione dal 1 dicembre 2010 al 20 gennaio 2011, mediante il software “AGEVOLAZIONERTC”. Con la circolare n. 22/E del 29 aprile 2010 è stato chiarito che l’agevolazione rientra nell’ambito applicativo della disciplina comunitaria del “de minimis”, ossia aiuti massimali pari a 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
  • lavoratori occasionali con un reddito annuo superiore a 5.000,00 euro, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali, hanno l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione separata Inps, applicando le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.
  • I contribuenti che hanno sostenuto delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica nel 2009, ma proseguono nel 2010, avrebbero dovuto inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il 31 marzo del 2009. Con la circolare n. 21/E del 2010 è stato chiarito che la mancata osservanza del termine per l’invio non comporta la decadenza della detrazione del 55%, ma solo l’irrogazione della sanzione fissa (da euro 258 a euro 2.065). Inoltre, le Entrate hanno precisato che il contribuente può regolarizzare la violazione (omissione, tardività o infedeltà) del modello in aggiunta al pagamento di una sanzione di 25 euro.
  • Molte società, a seguito della scarsa redditività operativa generata dalla crisi economica e della conseguente indeducibilità degli interessi passivi, rischiano di trovarsi a debito di Ires, pur avendo chiuso il rendiconto in perdita. Infatti, nel modello Unico 2010 la soglia di deduzione degli interessi passivi è pari al 30% del c.d. risultato operativo lordo (ROL), a cui si aggiunge, per quest’anno un ammontare di 5.000 euro, anche in presenza di un ROL negativo. L’eccedenza è riportabile ai successivi esercizi ed origina però un aggravio finanziario, che potrebbe generare seri problemi alle imprese.
  • lavoratori occasionali con un reddito annuo superiore a € 5.000,00  hanno l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione separata Inps, applicando le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. Tale obbligo contributivo è dovuto esclusivamente sulla quota di reddito eccedente il limite di € 5.000,00 e l’iscrizione all’Inps avviene nel momento in cui si supera tale limite.