Più facile e veloce anche in Italia impedire la registrazione di un marchio confondibile con il proprio

Con il decreto n. 33 del 13 gennaio 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 10 marzo 2010, entra finalmente in vigore il Regolamento di Attuazione del Codice della Proprietà Industriale, che rende esecutiva la procedura di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa. Il nostro Paese si allinea quindi alla gran parte degli Stati comunitari e fa propria una procedura amministrativa adottata già da diversi anni dall’Ufficio comunitario (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno di Alicante), seppur con qualche differenza relativamente ai motivi per poter depositare un’opposizione, più ristretti in Italia che in Unione Europea.

I titolari di marchi non saranno più costretti ad adire le vie giudiziarie per chiedere la cancellazione di un marchio illecitamente registrato ma potranno agire in via amministrativa davanti all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) per opporsi alla concessione di un marchio contrastante con il loro diritto anteriore. Da un lato, quindi, si potrà agire prima che il titolo venga concesso e, dall’altro, ci si potrà avvalere di una procedura amministrativa più snella e certamente meno onerosa rispetto ad un normale procedimento giudiziario. Sono legittimati a depositare un’opposizione, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del marchio nel Bollettino Ufficiale, i titolari di marchi registrati identici o simili per prodotti identici o affini. L’opposizione dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi potrà essere depositata anche in caso di assenza di consenso degli aventi diritto relativamente a ritratti di persone, nomi e segni notori. Le parti avranno la possibilità di raggiungere un accordo prima della chiusura della procedura amministrativa, che dovrà comunque concludersi entro 24 mesi dal deposito dell’atto di opposizione.

Ad oggi, l’UIBM non effettua una verifica sulla sussistenza di un contrasto tra un marchio depositato e le registrazioni precedenti; spetta invece al titolare di un marchio monitorare le richieste di registrazione che pervengono all’Ufficio. Per fare ciò, è necessario avvalersi di un consulente specializzato per il monitoraggio costante dei Registri dei marchi implicati e porre in essere azioni in difesa del proprio diritto qualora si ravvisi un conflitto con il proprio titolo anteriore. La coesistenza tra marchi di diverse imprese rischia di svilire l’importanza del marchio, principale strumento di comunicazione e collettore di clientela per l’impresa, con conseguenti perdite economiche e rischio di confusione per il consumatore, che potrebbe essere portato a confondersi tra prodotti aventi origine imprenditoriale differente a causa della somiglianza tra i marchi. L’introduzione della procedura di opposizione rappresenta dunque un’importante opportunità per impedire la concessione di un marchio che si ritiene in contrasto con il proprio diritto di esclusiva e per rafforzare, di conseguenza, il segno distintivo di cui si è titolari: con un’azione tempestiva in difesa dello stesso se ne accrescerà infatti il valore, grazie alla sua unicità sul mercato.

Tuttavia, per l’effettivo l’utilizzo di tale procedura manca ancora il decreto del ministro dello Sviluppo Economico che fissa termini e modalità di pagamento dei diritti per il deposito dell’opposizione che, a questo punto, si attende a breve.

Avv. Helene Regnault de la Mothe