Agente di Commercio o Procacciatore d’Affari? Scopriamo quali sono le differenze tra le due professioni.

Il procacciatore d’affari è per certi versi una figura affine a quella dell’Agente di Commercio, entrambe le figure prestano la propria opera per agevolare il collocamento dei prodotti o dei servizi dell’impresa, per formare, ampliare e mantenere la clientela. A differenza dell’Agente di Commercio, che è collaboratore professionale dell’imprenditore,  il procacciatore non è legato da alcun rapporto stabile e continuativo con l’impresa, ma svolge l’attività spesso in modo occasionale, essendo libero di procurare o meno gli affari, portando gli stessi ora ad un impresa ora ad un’altra secondo il proprio tornaconto. La figura del procacciatore la troviamo descritta nell’articolo 2222 cod.civ. , dove si definisce procacciatore di affari occasionale “chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento del committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.”

In questo post vogliamo provare a semplificare e schematizzare le principali caratteristiche contabili, fiscali e previdenziali che in qualche modo inquadrano la figura del procacciatore di affari.

  • REGOLAMENTAZIONE: contratti atipici – nessuna disciplina
  • ISCRIZIONE ALBO O RUOLO: non prevista
  • ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE:
  • INQUADRAMENTO CON LA SOCIETÀ: lettera di procacciamento affari
  • ISCRIZIONE UFFICIO IVA: consigliata (se attività continuativa).
  • CODICE ATTIVITÀ: 46.19.02 (consigliato)
  • DEFINIZIONE RICAVI: provvigioni
  • DETRAZIONI IVA: spese di gestione, autovettura e costi relativi
  • DETRAZIONI IRPEF: spese di gestione inerenti l’attività
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: il 19,59% sul reddito con minimo di 2.671 Euro
  • CONTRIBUTO ENASARCO: non previsto
  • CONTRIBUTO FIR: non previsto
  • INDENNITÀ CLIENTELA: non prevista
  • DEFINIZIONE DELLA ZONA: non prevista
  • SCIOGLIMENTO INCARICO: nessun periodo di preavviso