Regime transitorio per lavoratori Bulgari e Rumeni anche per il 2011

Regime transitorio per lavoratori Bulgari e Rumeni anche per il 2011

Regime transitorio per lavoratori Bulgari e Rumeni anche per il 2011Il Ministero dell’Interno con Circolare del 31 gennaio 2011, n.707 ha riconfermato il regime transitorio per cittadini Bulgari e Rumeni che entrino Italia per lavorare. Il sostanza il regolamento per quest’anno è lo stesso degli anni precedenti in via cautelativa fino al 31 dicembre 2011 quando si realizzerà la completa liberalizzazione del lavoro subordinato. Confermato quindi quanto già previsto dalle circolari congiunte Ministero dell’Interno – Ministero della Solidarietà Sociale articolo 27 del T.U. sull’immigrazione e lavoro stagionale.

Per tutti i restanti settori produttivi, per assumere lavoratori rumeni e bulgari occorre richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione, con raccomandata A/R e utilizzando l’apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sul sito del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (o del Ministero della Solidarietà Sociale). Le A occuparsi del rilascio del nulla osta sarà lo Sportello Unico per l’Immigrazione delle provincia ove sarà svolta l’attività lavorativa.

Il regime transitorio di cui si avvale l’Italia (al massimo potrà essere replicata fino al 2013 solo in caso di gravi problemi riguardanti il mercato del lavoro e l’assunzione di cittadini di tali nazionalità) prevede l’apertura immediata nei settori agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato e anche per il lavoro stagionale. Per tutti i restanti settori produttivi, l’assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene con la procedura sopra descritta.

Il regime transitorio non si applica ai lavoratori autonomi o a coloro che svolgono un lavoro parasubordinato con contratti a progetto. In caso il lavoro si protragga per più di tre mesi il cittadino straniero dovrà chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di dimora, allegando la documentazione attestante il tipo di attività che svolge e autocertificazione relativa ai redditi e comprovare il possesso di una copertura sanitaria, quale l’iscrizione al servizio sanitario nazionale o un’assicurazione medica.

Mirko Zago