La “privatizzazione” della Giustizia attuata con la mediazione obbligatoria (D. Lgs. 28/2010)

Torna da oggi a scrivere sulle pagine di Infoiva l’avv. Matteo Santini, avvocato in Roma. Dopo averci accompagnato, nei mesi scorsi, nel mondo del diritto societario, del diritto di autore, della due diligence, ora svilupperà, in 8 puntate, nuovi aspetti legati al mondo del diritto, dell’impresa e delle professioni. Gli articoli saranno redatti insieme all’avv. Fabrizio Bruni del Foro di Roma, il quale si occupa, tra le altre cose, di problematiche e questioni attinenti al mondo dell’avvocatura e delle professioni.

Il D. Lgvo 28/2010 e il suo regolamento attuativo, emanato con il D.M. Giustizia del 18.10.2010, oggettivamente esprimono la scelta operata dal legislatore: sottrarre all’Amministrazione della Giustizia dello Stato Italiano l’esame della tutela dei diritti di una parte maggioritaria della cittadinanza per l’inclusione delle controversie più comuni, come quelle sulla responsabilità civile auto, sul condominio, sulle successioni e divisioni ereditarie, sui diritti reali (cioè tutte le cause riguardanti gli immobili) e per qualsiasi controversia che abbia come parte una banca, un’assicurazione oppure un ospedale o un professionista per responsabilità medica.

Il provvedimento in esame dispiega una serie di strumenti “dissuasivi”, di forte impatto sociale, per impedire che gli utenti, i quali hanno necessità di fare ricorso ad un giudice, abbiano la concreta possibilità di adire i Tribunali della Repubblica.

Il primo degli strumenti è stato quello di impedire l’accesso al Giudice senza aver prima svolto il procedimento di mediazione. Si tratta della cd. “condizione di procedibilità”.

Il secondo strumento è quello di prevedere costi della mediazione notevolmente superiori a quelli previsti per il contributo unificato dovuto per l’introduzione del processo ordinario.

Si ricorda che per entrambi i sistemi il costo è progressivo ed in relazione al valore della controversia. Ebbene, il costo della mediazione a carico del cittadino è pari a circa il doppio di quello dei procedimenti innanzi ai Giudici Stato, mentre per le controversie di valore superiore ai 250.000 euro i costi si moltiplicano sino a giungere addirittura a circa nove volte di più per le cause di valore superiore ai 5.000.000 di euro.

Il terzo strumento “dissuasivo” è costituito dalla conseguenze per la parte che non intende accettare la proposta di mediazione della “commissione”, proposta che potrebbe essere fatta anche nel caso che la parte chiamata non abbia partecipato a tale procedimento: in questo caso è previsto (art. 13 D. Leg. 28/2010) che colui che non abbia accettato la proposta del mediatore, confermata poi nel successivo giudizio innanzi Giudice, seppur sia riconosciuto il suo buon diritto, sia condannato, alla pari di chi è soccombente, a pagare anche le spese della controparte, oltre ad una vera e propria “penale” pari al contributo unificato relativo a qual processo. Si tratta di una evidente violazione del principio della soccombenza processuale, teso esclusivamente a sanzionare, e quindi a dissuadere dal procedere innanzi al Giudice, la parte che non intenda accogliere la proposta di mediazione.

Se la parte che è chiamata dalla controparte davanti all’Organismo di mediazione non si presenta, anche in questo caso essa è sanzionata (art. 8 D. Leg. 28/2010), con la previsione che il Giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116 del codice di procedura civile.

Tale soluzione legislativa viola la possibilità di accesso del cittadino alla Giustizia Ordinaria e può porre il legittimo dubbio che sarà utilizzata da soggetti privati per un vantaggio di natura prettamente economica consistente nella formazione dei mediatori e nell’attività di mediazione, senza assicurare un risultato positivo al cittadino. Non sarà questa la vera ratio della normativa?

Avv. Matteo SANTINI | m.santini[at]infoiva.it | www.studiolegalesantini.com | Roma

È titolare dello Studio Legale Santini (sede di Roma). Il suo Studio è attualmente membro del Network LEGAL 500. || È iscritto come Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Roma; Presidente Nazionale del Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori; Membro dell’AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Consigliere Nazionale AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Responsabile per la Regione Lazio dell’Associazione Avvocati Cristiani; Membro dell’I.B.A. (International Bar Association); Membro della Commissione Osservatorio Giustizia dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Segretario dell’Associazione degli Avvocati Romani; Conciliatore Societario abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n. 5/2003; Direttore del “Notiziario Scientifico di Diritto di Famiglia”; Membro del Comitato Scientifico dell’ A.N.A.C. || Autore del Manuale sul trasferimento dell’Azienda edito dalla Giuffré (2006); Co-autore del Manuale sul Private Equity (2009 Edizione Le Fonti). || Docente di diritto e procedura penale al Corso in Scienze Psicologiche e Analisi delle Condotte Criminali (Federazione Polizia di Stato 2005). || Collabora in qualità di autore di pubblicazioni scientifiche con le seguenti riviste giuridiche: Diritto & Giustizia (Giuffré Editore); Corriere La Tribuna (Edizioni RCS); Notiziario Giuridico Telematico; Giustizia Oggi; Associazione Romana Studi Giuridici; Il Sole 24 Ore; Studium Fori; Filo Diritto; Erga Omnes; Iussit; Leggi Web; Diritto.net; Ius on Demand; Overlex; Altalex; Ergaomnes; Civile.it; Diritto in Rete; Diritto sul Web; Iusseek.

Avv. Fabrizio BRUNI

Avv. Fabrizio Bruni del Foro di Roma. Avvocato civilista, esperto in diritto degli appalti, pubblici e privati, diritto della navigazione e delle assicurazioni. Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Romani e co – fondatore del Notiziario Giuridico stragiudiziale.