La cassazione esclude il principio di competenza sui redditi da lavoro autonomo

La cassazione esclude il principio di competenza sui redditi da lavoro autonomo

La cassazione esclude il principio di competenza sui redditi da lavoro autonomola Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 8626 del 15 aprile 2011 ha stabilito che “I redditi da lavoro autonomo, anche se assoggettati a ritenuta d’acconto, vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza“. Nel particolare  la corte di cassazione ha rigettato il ricorso di un professionista che, per il 1993, applicando il criterio di competenza e non quello di cassa, non aveva dichiarato i redditi effettivamente percepiti.

Secondo la pronuncia, la tesi del ricorrente non trova un fondamento normativo, in quanto la norma prevede che i compensi devono essere tassati in relazione all’anno in cui sono stati percepiti, e il principio del divieto di doppia imposizione fiscale – introdotto dall’articolo 67 del Dpr 600/73 – non può essere richiamato a sostegno della tesi del ricorrente.

Secondo quanto stabilito dalla legge infatti “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde“.

M. Z.