Equitalia, nuove riscossioni

Gran parte delle mozioni al DL “Sviluppo” sono state approvate, per modificare le modalità di riscossione da parte di Equitalia.

In particolare:
1) per i debiti di importo superiore ai 2mila euro, Equitalia non può fare ricorso alle ganasce fiscali, se non prima di aver inviato due solleciti di pagamento distanziati di sei mesi uno dall’altro;

2) non possono essere registrate ipoteche per importi di debito superiori ai 20mila euro qualora l’immobile costituisca l’abitazione del debitore;

3) non dovranno essere comunicate all’Agenzia, per via telematica, gli acquisti di importo superiore a 3mila euro effettuati con bancomat o carte di credito, che quindi non finiranno nello “spesometro“;

4) in caso di accertamento coattivo la sospensione dei pagamenti passa da 60 a 180 giorni;

5) dal 1° gennaio 2012 Equitalia cesserà le attività di riscossione da parte dei Comuni.

Inoltre, prevede il decreto, il meccanismo anatocistico per il calcolo degli interessi non si applica a partire dai ruoli consegnati a decorrere dalla data di conversione del decreto.

Le modifiche vanno incontro alle proteste dei contribuenti di fronte a procedure ed errori di Equitalia. Si chiedeva appunto maggiore flessibilità nella riscossione coattiva delle imposte; la possibilità di concedere al debitore un piano di rateizzazione, andando a limitare l’uso delle cosiddette “ganasce fiscali“; di eliminare il principio “solve et repete”, che obbliga a pagare prima di presentare qualsiasi reclamo.