Impugnative dei licenziamenti e contratti flessibili a tutela dei lavoratori: gli Avvocati chiedono chiarezza

Impugnative dei licenziamenti e contratti flessibili a tutela dei lavoratori: gli Avvocati chiedono chiarezza

Impugnative dei licenziamenti e contratti flessibili a tutela dei lavoratori: gli Avvocati chiedono chiarezzaCon l’ordine del giorno 9/4357-A/53, il Cnf vuole fare chiarezza sui nuovi temi al centro del nuovo decreto sviluppo:  Collegato lavoro, uniformare i termini di impugnazione dei licenziamenti e dei contratti flessibili per evitare dubbi interpretativi, disparità di trattamento tra lavoratori e aumento del contenzioso.

L’odg mira a impedire l’incertezza normativa dettata dal susseguirsi di norme in tema di termini per impugnare i licenziamenti e i contratti di lavoro flessibile (contratti a termine, contratti di collaborazione a progetto etc.). “Il collegato lavoro (legge n. 183/2010), infatti, ha esteso ad una molteplicità di vicende nel rapporto di lavoro (contratto a termine, trasferimenti d’azienda, interposizione di mano d’opera) il termine di 60 giorni già previsto per l’impugnativa al licenziamento, introducendo altresì un successivo termine di 270 giorni per il deposito del ricorso, pena l’inefficacia della impugnativa (doppia preclusione)“.

Per il Cnf c’è poca chiarezza e incertezze normative laddove parla di “prima applicazione”, non chiarendo quale sia effettivamente la normativa applicabile e così “non consentendo la sanatoria che si era prefissata, ma introducendo una molteplicità di soluzioni interpretative con evidente danno non solo per la tutela che l’ordinamento ha inteso approntare ma anche per i professionisti”.

Le maggiori critiche del Cnf mirano a mettere in mostra che non “è chiaro se le preclusioni che si sono verificate tra il 23 gennaio 2011 e il 26 febbraio 2011 per effetto del decorso dei 60 giorni per la impugnativa possono essere sanate dalla locuzione “in sede di prima applicazione”; né se il termine per l’impugnativa dei licenziamenti, per effetto di tale rinvio, sia soggetto alla preesistente normativa (abrogata dal collegato lavoro) o alla nuova normativa, la cui applicazione è sospesa; né quale sia la disciplina per i licenziamenti intimati e impugnati anteriormente alla promulgazione del collegato lavoro“.