Sulla modalità informatica di libri e scritture contabili

Sono state pubblicate in GU le nuove procedure e la tempistica della tenuta inmodalità informatica di libri e scritture contabili.

La legge di conversione del Decreto Sviluppo – la legge del 12 luglio del 2011 n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo stesso 12 luglio nel n.160 ha inserito le modifiche per l’articolo 2215-bis del Codice civile relativamente alla procedura e la tempistica della tenuta in modalità informatica di libri e scritture.

Pertanto, il termine entro il quale la firma digitale e la marca temporale devono essere apposte sulle scritture passa da trimestrale ad annuale.

Potranno essere applicate da subito per la tenuta informatica di libro giornale, libro inventari, delle altre scritture connesse alle dimensioni dell’impresa (libro mastro, libro cassa eccetera) e dei libri sociali a partire dall’anno contabile in corso.

In base a quanto previsto per il nuovo articolo 2215-bis, gli obblighi di numerazione progressiva e vidimazione dei libri dovranno dunque essere assolti una volta all’anno, attraverso l’apposizione di firma digitale e di marca temporale da parte dell’imprenditore o di un delegato.