Liberi Professionisti: nuovi obblighi su tariffario e tirocini

Una pioggia di novità normative in arrivo per i liberi professionisti. Avvocati, dottori commercialisti e architetti colpiti dall’ondata delle liberalizzazioni dovranno uniformarsi quanto prima alle nuove normative pubblicate nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 gennaio. Il Decreto legge 1/2012 per la concorrenza, le infrastrutture e la competitività ha disposto nuovi obblighi in materia di tariffe professionali, oneri del professionista, tirocinio e confidi.

Punto primo: Abrogazione delle tariffe professionali

E’ il punto più discusso del Decreto Legge. L’articolo 9 del documento abroga infatti le tariffe delle professioni regolamentate. Tuttavia nei casi liquidazione giudiziale il compenso spettante al professionista verrà determinato in base a parametri stabiliti dal Ministero della Giustizia tramite decreto.
Ciò significa che, con tutta probabilità, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia, fisseranno i parametri relativi a oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi. Tali parametri non avranno però validità nei contratti tra professionisti e clienti, ai sensi dell’articolo 36 del Codice del consumo (Dlgs 206 del 6 settembre 2005).

Il compenso per le prestazioni professionali, quelle cioè che interessano professionista e singolo cliente, dovrà essere stipulato per iscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista avrà l’obbligo inoltre di rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, prospettando cioè gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico medesimo, e indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

Tuttavia l’obbligo del preventivo scritto circa il compenso è subordinato, secondo quanto stabilisce il nuovo Decreto legge, all’esplicita richiesta da parte del cliente al professionista.

Punto secondo: Tirocinio

Il Decreto legge 1/2012 fissa la durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate a 18 mesi.
Per i primi 6 mesi il tirocinio potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, parallelamente al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Ovvero gli studenti o laureandi potranno già svolgere un terzo del periodo di apprendistato anche se non ancora laurati.

Il tirocinio potrà inoltre essere svolto presso le pubbliche amministrazioni, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica, ma in questo caso solo dopo la laurea.

Abrogata la norma, introdotta con la Legge 148/2011, dell’ equo compenso per i tirocinanti. I tirocinanti potranno quindi non essere retribuiti per la prestazione svolta.

Punto terzo: Confidi

Nessuna modifica per la disposizione, finalizzata ad integrare il comma 7 dell’art. 39 del DL 201/2011, che prevede che al capitale sociale dei confidi e delle banche possano partecipare imprese non finanziarie di grandi dimensioni. Anche i liberi professionisti quindi potranno partecipare al capitale sociale con i medesimi limiti societari previsti per i predetti enti.

L’inottemperanza alle norme previste dal Decreto legge 1/2012 costituisce illecito disciplinare soggetto a sanzione. Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sta adeguando in queste ore il Codice deontologico, scegliendo tuttavia di non abrogare l’art. 2233 del Codice Civile,.

Il Ministero della Giustizia ha confermato inoltre che le tariffe per i consulenti del giudice rimangono vigenti e che le nuove norme previste dal Decreto legge non hanno valore retroattivo; pertanto, i contratti in essere e le relative vidimazioni rimangono soggette alla precedente disciplina.