PEC: è obbligatorio esibirla?

di Vera MORETTI

La Posta Elettronica Certificata, la ormai conosciutissima PEC, è diventata obbligatoria per le società di persone e capitali iscritte al Registro delle Imprese. Questo, è diventato un dato di fatto.

Ma, la domanda che ora ci si chiede è: è obbligatorio pubblicare l’indirizzo della propria PEC sul sito web e sulla carta intestata aziendale? Insomma, la PEC diventa uno dei dati che, al pari del numero di partita Iva, deve essere esposto su tutte le pagine, cartacee e non, che riguardano la propria attività?

Per le persone fisiche, tale obbligo non sussisterebbe, a detta degli avvocati, mentre, per quanto riguarda il sito web aziendale, dovrebbe sempre apparire, per mantenersi in linea con gli obblighi di trasparenza da parte dell’impresa.

Lo conferma anche l’articolo 2050 del Codice Civile, che stabilisce che “le società che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione, collegato a una rete telematica ad accesso pubblico, sono chiamate a fornire, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni relative alla sede sociale, al numero di iscrizione al Registro delle Imprese, al capitale sociale, all’eventuale stato di liquidazione, e all’eventuale dichiarazione di società a socio unico“.

E l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, che ormai è sempre più associato all’indirizzo fisico dell’azienda, fa parte di questi. E’ come se tale indirizzo avesse valore uguale e alternativo all’indirizzo della sede legale della società.

Questa tesi è sostenuta anche in base all’articolo 7 del decreto legislativo 70/2003, che prevede l’obbligo di rendere facilmente accessibile anche l’indirizzo di posta elettronica, quando ancora non si trattava di PEC.

Quindi, la risposta è sì, ogni homepage di siti web aziendali dovrebbe recare, tra gli altri dati, anche questo ma, per fare ordine, occorrerebbe l’intervento del legislatore che sancisca in modo esplicito l’obbligo di pubblicazione della PEC negli atti, nella corrispondenza e sulla pagina web del proprio sito.