Nuove disposizioni per i contributi IVS di artigiani e commercianti

di Vera MORETTI

E’ uscita la circolare dell’Inps relativa agli importi dei contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) di Artigiani e Commercianti, propri e a favore dei loro collaboratori, per il 2012.
Le aliquote contributive sono state incrementate di 1,3 punti percentuali dal 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere l’aliquota del 24% nel 2018, come previsto dalla manovra Monti.

Per il 2012 le aliquote contributive di artigiani e commercianti sono pari a:

  • 21,30% per gli artigiani (anziché 20%);
  • 21,39% per i commercianti (anziché 20,09%).

Per chi ha meno di 21 anni e lavora presso imprese di artigiani e commercianti si applica l’agevolazione già esistente che consiste nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni. Per essi, pertanto, quest’anno le aliquote sono pari a 18,30% per gli artigiani e 18,39% per i commercianti.

Gli importi sono cambiati in questo modo:

  • della retribuzione annua pensionabile massima, pari per il 2012 a € 44.204;
  • del minimale di reddito, pari a € 14.930;
  • del massimale di reddito, pari a € 73.673 per i soggetti iscritti alla Gestione Inps anteriormente al 01.01.1996 o che possono far valere anzianità contributiva al 31.12.1995; € 96.149 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995.

La disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza per la previsione di un reddito minimo annuo, o minimale, sul quale deve essere versato, in ogni caso, un “contributo minimo obbligatorio”. Se il reddito supera il livello minimo, devono essere versati anche i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile.

Cosa significa ciò?

  • Per i redditi inferiori o uguali al minimale di € 14.930: il contributo si calcola applicando all’importo del minimale le aliquote contributive sopra indicate.
  • Per i redditi che superano il minimale di € 14.930 ma fino al limite di retribuzione annua pensionabile di € 44.204: sulla quota di reddito eccedente il minimale si applicano le suddette aliquote contributive;
  • Per i redditi che superano il limite di retribuzione annua pensionabile di € 44.204 e fino al massimale di reddito annuo imponibile, pari a € 73.673, sulla quota di reddito che supera i € 44.204 si applicano le suddette aliquote contributive innalzate però anche quest’anno di 1 punto percentuale.

Il pagamento dei contributi IVS 2012 dovuti sul minimale di reddito deve essere effettuato con modello F24 seguendo quattro scadenze rateali, ovvero: 16 maggio 2012, 16 agosto 2012, 16 novembre 2012, 16 febbraio 2013.
Gli acconti dei contributi 2012 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè entro il 16 giugno 2012 (o 16 luglio 2012 con maggiorazione dello 0,40%), a titolo di 1° acconto 2012 oppure entro il 30 novembre 2012, a titolo di 2° acconto 2012.
L’eventuale saldo andrà versato in sede di UNICO 2013, quindi entro il 16 giugno 2013 (o 16 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40%).