Agenzia delle Entrate: esenzione Iva

“L’esenzione da Iva, prevista per i servizi resi dai consorzi ai consorziati che svolgono attività esenti, si applica anche alle prestazioni che le società cooperative, costituite tra esercenti l’attività sanitaria, rendono ai propri soci. Il chiarimento è contenuto nella Risoluzione n.30/E, diffusa oggi, con la quale l’Agenzia delle Entrate estende l’applicabilità del particolare regime agevolativo – previsto dall’art 10, secondo comma, del Dpr 633/1972 – a prescindere dalla forma giuridica assunta dalla struttura associativa, nel caso specifico della società cooperativa”. Lo comunica l’Agenzia delle Entrate.

“Ai fini dell’esenzione, infatti, prosegue il documento interpretativo – si legge ancora nella nota –  non è rilevante la forma giuridica della struttura associativa prescelta, piuttosto l’oggetto sociale della stessa, ovvero, la cooperazione all’attività esente o esclusa da Iva svolta dagli associati. Conseguentemente, lo schema tipico del consorzio, indicato dalla norma come parametro di riferimento, a titolo esemplificativo, non costituisce un limite tecnico assoluto, quindi imprescindibile. La medesima funzione, infatti, può essere assolta anche attraverso strutture associative differenti da quella consortile, per esempio, le società cooperative, alle quali gli associati affidano lo svolgimento di alcuni segmenti della propria attività economica. Il testo della Risoluzione è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della sezione “Normativa e prassi”.”

Fonte: agenparl.it