Imu, vademecum dal Consiglio Notarile di Milano

Il Consiglio Notarile di Milano ha messo a disposizione dei cittadini della provincia meneghina un piccolo decalogo per conoscere tutto quello che c’è da sapere sulla famigerata Imu, l’Imposta Municipale Propria introdotta dal governo Monti che sostituisce l’Ici e terminerà, nella sua fase sperimentale, il 31 dicembre 2014. Ecco le domande e le risposte per conoscerla meglio.

Chi deve pagare l’IMU? Chiunque possieda immobili (fabbricati o terreni), compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze (es. cantina, posto auto, autorimessa), sul territorio italiano. I soggetti obbligati al pagamento (c.d. “soggetti passivi”) sono il proprietario o il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi) e l’utilizzatore in leasing. Non è invece tenuto al pagamento il titolare della nuda proprietà.

Come si determina il valore dell’immobile (base imponibile)? Per i fabbricati si continua a fare riferimento al valore catastale aumentato del 5%, ma rispetto all’ICI cambia il moltiplicatore: per l’abitazione e le relative pertinenze passa da 100 a 160, per i negozi da 34 a 55, per gli uffici da 50 a 80 e per i fabbricati industriali da 50 a 60; Per i terreni agricoli si continua a fare riferimento al reddito dominicale risultante in catasto aumentato del 25%, mentre il moltiplicatore è aumentato da 75 a 130; Per i terreni edificabili la base imponibile resta il valore di mercato.

Quanto si paga? L’aliquota base è fissata allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla dello 0,3%: l’aliquota potrà dunque essere compresa tra lo 0,46% e l’1,06% (l’aliquota ICI variava dallo 0,4% allo 0,7%). L’aliquota è ridotta per i fabbricati rurali strumentali alla coltivazione (0,2%), mentre per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali sono previste specifiche riduzioni d’imposta.

Si paga anche per la prima casa? A differenza dell’ICI, l’IMU sperimentale deve essere pagata anche per la prima casa e le sue pertinenze. Vi sono, però, una serie di agevolazioni riferite alla prima casa, sia per quanto riguarda le aliquote (ridotte) che per la previsione di detrazioni. E’ considerata abitazione principale l’immobile (deve trattarsi di un unico mappale) nel quale il possessore dimora abitualmente ed ha la residenza anagrafica (per l’ICI era sufficiente la dimora abituale, indipendentemente dalla residenza anagrafica); Non è più considerata abitazione principale, inoltre, quella concessa in uso gratuito ai parenti, che sarà considerata come seconda casa; Quanto alle pertinenze, se ne ammette una sola per ciascuna categoria catastale C/2 (cantina), C/6 (autorimessa/posto auto) e C/7 (tettoia); Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi nello stesso Comune, la disciplina agevolativa per la prima casa si applica ad un solo immobile. L’aliquota d’imposta applicabile all’abitazione principale (e relative pertinenze) è fissata allo 0,4%, con possibilità per i comuni di aumentarla o diminuirla di 0,2 punti percentuali: l’aliquota effettiva potrà così variare tra lo 0,2% e lo 0,6%. E’ prevista, peraltro, una detrazione d’imposta di 200 euro annui per la prima casa, e un’ulteriore detrazione – solo per il biennio 2012-2013 – di 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni, fino ad un massimo di 8 figli. In caso di abitazione cointestata, la detrazione deve essere divisa tra i contitolari proporzionalmente alle loro quote. Infine, è considerata abitazione principale anche quella assegnata dal giudice all’altro coniuge (o ex coniuge) a seguito di separazione o divorzio, purché il coniuge proprietario non abbia un’altra abitazione nello stesso Comune.

Sono previste altre agevolazioni? – La detrazione per la prima casa (200 euro + 50 euro/figlio) si applica anche a chi sia assegnatario di abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa o da IACP (Istituto Autonomo Case Popolari); l’aliquota è quella ordinaria (0,76%). – I Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale, e la relativa detrazione d’imposta, si applichino anche alle abitazioni possedute da anziani o disabili che abbiano la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari, purché tale abitazione non risulti locata, e all’abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all’estero, purché non affittata.

Quando si paga? L’IMU si paga, con modello F24, in unica rata entro il 16 giugno o in due rate (16 giugno e 16 dicembre). A partire dal 1° dicembre 2012 l’IMU si potrà pagare anche mediante bollettino di conto corrente postale. Solo per il 2012: La prima rata è pagata in misura pari al 50% della somma determinata applicando l’aliquota di base e le detrazioni di legge, mentre la seconda rata sarà versata a saldo dell’imposta determinata in base ad eventuali modifiche che il Governo potrà apportare entro il 10 dicembre ed alle addizionali o riduzioni comunali; Esclusivamente per la prima casa (e sue pertinenze), il contribuente può effettuare il pagamento in tre rate: entro il 16 giugno in misura pari ad 1/3 della somma determinata applicando l’aliquota di base e le detrazioni di legge; entro il 16 settembre nella stessa misura della prima; entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta complessivamente dovuta (sempre in base ad eventuali modifiche che il Governo potrà apportare entro il 10 dicembre ed alle addizionali o riduzioni comunali). Per l’anno 2012, in considerazione dei giorni festivi, le scadenze saranno 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre.

Fonte: Ansa.it