Unico 2012, cosa cambia per gli immobili all’estero

Come è ormai noto, il decreto Salva Italia ha istituito, dal 2011, uno nuova imposta sul possesso di immobili e attività finanziarie detenute all’estero.
Per quanto riguarda riguarda la nuova imposta sugli immobili situati all’estero (cdIVIE) questa risulta a carico del proprietario dell’immobile o del titolare di un altro diritto reale su di esso, ed è dovuto in maniera proporzionale alla quota e ai mesi di possesso.

Il valore degli immobili sul quale applicare l’imposta è individuato, secondo regime ordinario, nel costo risultante dall’atto di acquisto o da altri contratti o, in sua mancanza, nel valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Il decreto sulle semplificazioni fiscali stabilisce una deroga per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’UE/SEE. Infatti, a partire dal 2011 (quindi per UNICO 2012), per tali immobili si utilizzerà quale come imponibile il valore catastale come determinato nel Paese estero. Resta fermo che l’imposta non è dovuta se di importo inferiore a 200 euro.

Per quanto riguarda l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, questa è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione ed è pari alle seguenti aliquote da applicare sul valore delle attività finanziarie: 1‰ per il 2011 e il 2012; 1,5‰ dal 2013. Il valore si cui quale applicare l’imposta è il valore di mercato, rilevato al 31 dicembre di ciascun anno, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero.

In entrambi i casi, il versamento dovrà essere effettuato entro il termine del saldo IRPEF e presentando il quadro RM di Unico 2012 (nuova sez. XVI). I soggetti che presentano il modello 730/2012 sono tenuti a presentare il modello Unico 2012 composto dal solo frontespizio, più il quadro RM.