Le istruzioni per pagare le sanzioni da accertamento

Sono stati istituiti quattro codici tributo per consentire il versamento delle penalità dovute in caso di pronuncia giurisdizionale sfavorevole nei confronti di chi ha presentato ricorso. A seguito della concentrazione della riscossione nell’accertamento – introdotta, a partire dal 1° ottobre 2011, dall’articolo 29 del Dl 78/2010 – gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva, relativi ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere al pagamento degli importi indicati.

La risoluzione n. 95/2011 ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, delle imposte e dei relativi interessi gli importi dovuti in fase di contenzioso per gli adempimenti diversi da quelli connessi agli istituti definitori.

Con la risoluzione n. 78/E del 20 luglio sono stati invece istituiti i codici tributo per versare, sempre mediante F24, le sanzioni dovute in caso di sentenza sfavorevole:

  • 9970, per le sanzioni relative a tributi erariali
  • 9971, per le sanzioni relative all’Irap
  • 9972, per le sanzioni relative all’addizionale comunale all’Irpef
  • 9973, per le sanzioni relative all’addizionale regionale all’Irpef.

I codici devono essere esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. I valori da indicare nei campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento” vanno ricavati dall’atto di accertamento.