Regole e scadenze per gli intermediari delle compagnie assicurative estere

L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare che chiarisse gli aspetti legati alle modalità di utilizzo del credito spettante al momento della liquidazione della polizza assicurativa, gli obblighi di fornire la provvista per l’effettuazione del versamento da parte dell’assicurato, nonché le modalità di segnalazione all’Amministrazione finanziaria dei nominativi nei cui confronti l’imposta non è stata applicata.

Per permettere il corretto adempimento dell’obbligo di sostituzione d’imposta, l’intermediario deve disporre della documentazione necessaria per individuare la base imponibile da assoggettare a tassazione.
Per questo il contribuente deve fornire al suo intermediario i dati necessari per il calcolo dell’imposta dovuta sulla base dei rendiconti ricevuti periodicamente dalla compagnia estera.

Si ricorda, comunque, che il versamento delle imposte sostitutive derivanti dalle liquidazioni e dai riscatti delle polizze estere deve avvenire entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello della corresponsione.
Gli intermediari sono tenuti a versare l’imposta nella misura dello 0,35 per cento, considerando come base imponibile il valore del contratto assicurativo “intermediato”.

Nel caso in cui gli intermediari non ricevano dal contraente la provvista per effettuare il versamento delle imposte, questi ultimi devono comunicarlo all’Amministrazione finanziaria, nel modello 770, che provvederà a iscrivere a ruolo gli importi dovuti.

Gli intermediari devono versare l’imposta sul valore delle polizze per il 2011 entro il 16 novembre 2012.

Vera MORETTI