C’è tempo fino al 2 aprile per il modello Eas

enti-associativi

Per la compilazione del modello Eas, gli enti associativi hanno tempo fino al 2 aprile per comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali modifiche rispetto alla comunicazione precedente.

Il modello per comunicare i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali è stato approvato con provvedimento del 2 settembre 2009. Lo stesso provvedimento ha previsto che, in caso di variazione dei dati comunicati, il modello deve essere ripresentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello nel quale si è verificata la modifica.
Se invece si perdono i requisiti previsti dalla normativa tributaria, il modello va inviato entro 60 giorni dall’evento.

Non occorre presentare un nuovo modulo per modifiche riguardanti:

  • i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità
  • i messaggi pubblicitari
  • l’ammontare medio delle entrate complessive
  • numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio
  • ammontare di erogazioni liberali ricevute
  • ammontare di contributi pubblici ricevuti
  • numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi.

Senza la trasmissione del modello Eas gli enti associativi non possono usufruire dei benefici previsti dalle norme tributarie, che prevedono la non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi (articolo 30, Dl 185/2008).
L’adempimento va effettuato in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.

La mancata presentazione di Eas non preclude l’accesso ai benefici fiscali se il contribuente, sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche:

  • è in possesso dei requisiti sostanziali alla data di scadenza ordinaria del termine
  • effettua la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 settembre 2013)
  • versa contestualmente la sanzione di 258 euro (con modello F24, codice tributo 8114), senza possibilità di compensazione.

Vera MORETTI