Fondi di Garanzia per le pmi dal 7 novembre

mini-bond

L’estensione degli investimenti del Fondo di Garanzia pmi a copertura dei mini bond sarà operativa dal 7 novembre.
Si tratta delle operazioni di sottoscrizione di obbligazioni o titoli similari emessi da piccole e medie imprese.

Le disposizioni operative appositamente aggiornate con le integrazioni relative alla concessione della garanzia su singole operazioni di sottoscrizione di mini bond e le modalità operative relative alla concessione di garanzie su portafogli di mini bond sono state pubblicate sul sito del Fondo di Garanzia per le pmi e del Ministero dello Sviluppo Economico.
Poiché le nuove disposizioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, la data è quella del prossimo 7 novembre.

Le richieste di garanzia relative ai mini bond dovranno essere inviate al Gestore del Fondo utilizzando l’apposito modulo inviato mediante fax, posta (raccomandata A/R) o PEC (Posta Elettronica Certificata).

Il Fondo di Garanzia per le pmi ha lo scopo di favorire l’accesso al credito delle pmi mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.
Il Fondo può concedere le garanzie fino ad un massimo di risorse impegnate pari a 50 milioni di euro, da ripartirsi per il 40% per le garanzie per singole operazioni di sottoscrizione di mini bond e per il 60% per le garanzie su portafogli di mini bond.

Possono richiedere la garanzia diretta del Fondo, le banche, gli intermediari finanziari e i gestori relativamente a mini bond con le seguenti caratteristiche:

  • finalizzati al finanziamento dell’attività d’impresa;
  • non avere a oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al soggetto beneficiario finale;
  • la sottoscrizione e la messa a disposizione delle somme al soggetto beneficiario finale devono essere successive alla data di delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo;
  • durata compresa tra 36 e 120 mesi;
  • non essere presenti altre garanzie, reali o assicurative, per la quota coperta dalla garanzia del Fondo;
  • non devono prevedere l’obbligo di conversione.

Vera MORETTI