Il nuovo codice deontologico dei commercialisti

Il nuovo codice deontologico dei commercialisti

L’operazione trasparenza che da diverso tempo i commercialisti italiani portano avanti nei confronti dei cittadini e dei consumatori si rafforza con l’approvazione e la consultazione pubblica del loro nuovo codice deontologico.

Il nuovo codice deontologico dei commercialisti italiani si basa su alcuni capisaldi come la trasparenza dei compensi, la responsabilità professionale e disciplinare, il tirocinio, la pubblicità, e aggiorna l’ultima versione, del 2008, adattandosi alle novità legislative introdotte negli ultimi anni in materia di professioni intellettuali. È disponibile alla consultazione pubblica sul sito del Consiglio Nazionale, cliccando qui.

Il testo del nuovo codice deontologico sarà consultabile pubblicamente fino al 24 ottobre e chiunque avesse delle osservazioni sulla sostanza di quanto esso contiene, le può inviare via e-mail a [email protected].

Tra i punti salienti del nuovo codice deontologico dei commercialisti italiani vi sono l’obbligo di copertura assicurativa per i rischi professionali, il riferimento al consiglio di disciplina come giudice disciplinare, il rimborso spese per i tirocinanti dopo che hanno portato a termine il loro sesto mese di pratica. Relativamente al compenso professionale, il testo del nuovo codice deontologico elimina i riferimenti all’abrogata tariffa, precisando che l’ammontare del compenso deve essere sempre indicato per iscritto.

Altro punto fondamentale del nuovo codice deontologico riguarda la condotta da tenere nei rapporti con i colleghi e con i clienti. Nel caso dei primi, viene specificato nel dettaglio il comportamento da tenere qualora si subentri a un collega nell’incarico professionale; nel caso dei secondi si delineano le modalità di accettazione dell’incarico, con riferimento specifico all’indicazione scritta del compenso, e il comportamento che il professionista deve tenere qualora detenga somme per conto del cliente.

Precisazione fondamentale anche riguardo al caso in cui il professionista detenga un incarico istituzionale, specificamente riguardo ai suoi doveri di correttezza tra i quali, principalmente, il divieto di utilizzare l’incarico professionale a fini pubblicitari o per sollecitare l’affidamento di ulteriori incarichi professionali.