Prestazioni gratuite dei professionisti, Alemanno scrive alle Entrate

INI-PEC e professionisti L. 4/2013, Alemanno scrive a Calenda

Il presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT), Riccardo Alemanno, ha scritto al dott. Aldo Polito, direttore centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate, per avere chiarimenti circa l’accertamento delle prestazioni gratuite del professionista, in particolare dell’intermediario fiscale, che, come pubblicato sulla stampa specializzata, rischia ricostruzioni di reddito tramite applicazione di compensi tariffari che, ovviamente, sono molto distanti dalla media dei compensi reali, soprattutto in tema di modelli dichiarativi inviati telematicamente.

Si legge nella nota del presidente Alemanno: “Il mio timore e la mia preoccupazione non sono dati dalla presunzione di evasione relativamente alle prestazioni gratuite, cosa che da sempre è oggetto di accertamento se non riconducibile a giustificazioni reali, ma dall’applicazione di parametri, nel caso in esame (accertamento su ricostruzione reddito collegato ai modelli Unici inviati telematicamente, ndr) dai prezzi delle dichiarazioni dei redditi desunti dal tariffario dei dottori commercialisti”.

A parte il fatto – prosegue Alemannoche i valori indicati sono ben lontani dai valori medi applicati dagli intermediari fiscali, soprattutto negli ultimi anni dove si fa sempre più fatica a incassare i normali compensi, i tariffari, non più obbligatori ma solo indicativi, se applicati causerebbero una fuoriuscita dagli studi degli assistiti”.

Nell’ambito proprio dell’attività degli intermediari fiscali (tributaristi, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori, ecc.) – sottolinea ancora Alemannosi utilizza la forfetizzazione dei compensi, poiché nella maggior parte dei casi si tratta di prestazioni continuative. Se ad un singolo soggetto applicassimo, solo per la dichiarazione dei redditi, i valori indicati dall’ADE e sommassimo poi quelli della contabilità e consulenza, applicheremmo prezzi che ci manderebbero fuori mercato. Le chiedo pertanto se tali parametri vengono applicati effettivamente ed in caso affermativo allora si dovrebbero rivedere, in virtù della realtà operativa degli studi”.

In attesa di avere chiarimenti da parte dell’Agenzia alle domande di Alemanno, si può trovare conforto nella giurisprudenza, come la sentenza del 28 ottobre 2015, n. 21972 della Corte di Cassazione, sezione V, in merito alla lecita gratuità dell’operato di un professionista (consulente intermediario fiscale) nei confronti di soggetti con i quali oltre a ricorrere, in alcuni casi, un rapporto di lavoro, vi è altresì un rapporto di parentela o di amicizia.