Impresa: quando i compensi sono indeducibili

Per quanto riguarda la determinazione del reddito di impresa, i compensi fuori contratto e i premi discrezionali erogati nell’ambito di rapporti contrattuali a titolo oneroso, come gli appalti, sono da ritenersi indeducibili, perché rappresentano un indizio di anti-economicità. Per questo, dunque, si parla di indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi, ma anche di indetraibilità ai fini dell’IVA, come è stato stabilito dalla sentenza n. 1544/2017 della Corte di Cassazione.

I giudici supremi hanno confermato la tesi del Fisco, in merito alla legittima tassazione dei compensi ultra-contrattuali e ai premi corrisposti da un’impresa ai propri partner nell’ambito di contratti di appalto.

Ecco le motivazioni:

Ai fini delle imposte sui redditi d’impresa, l’inerenza quale requisito di deducibilità del costo è una relazione concettuale tra costo e impresa, sicché il costo assume rilevanza nella determinazione della base imponibile non tanto per la connessione ad una precisa componente di reddito, quanto per la correlazione con un’attività d’impresa potenzialmente idonea a produrre utili (Cass. 21 gennaio 2009, n. 1465, Rv. 606467; Cass. 27 febbraio 2015, n. 4041, Rv. 634740).

Ai fini dell’IVA, l’inerenza quale requisito di detraibilità del costo richiede elementi obiettivi che evidenzino una concreta strumentalità del bene o servizio all’attività d’impresa (Cass. 10 dicembre 2014, n. 25986, Rv. 633567; Cass. 24 marzo 2016, n. 5860, Rv. 639429).

L’onere di provare l’inerenza incombe al contribuente (per le imposte sul reddito, Cass. 9 dicembre 2013, n. 27458, Rv. 629460; Cass. 13 maggio 2016, n. 9818, Rv. 639871; per VIVA, Cass. 31 gennaio 2013, n. 2362, Rv. 625113; Cass. 24 marzo 2016, n. 5860, Rv. 639429); a lui spetta anche provare la coerenza economica della spesa, ove contestata dall’Amministrazione (Cass. 27 marzo 2013, n. 7701, Rv. 625810; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21184, Rv. 632824)”.

Vera MORETTI