Sgravi assunzione giovani validi anche se si cambia lavoro

Per chi avesse dei dubbi, ecco un importante chiarimento: se il lavoratore assunto utilizzando lo sgravio contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 per le assunzioni di giovani cambia lavoro, l’agevolazione viene riconosciuta al nuovo datore di lavoro, per il periodo residuo, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data dell’assunzione.

Nella Legge di Bilancio è previsto che solo per il 2018 le assunzioni agevolate riguardino giovani fino al compimento del 35esimo anno di età, mentre dal 2019 il beneficio si applicherà fino ai 29 anni. Si tratta di uno sconto del 50% sui contributi, per un periodo di 36 mesi (tre anni), fino a un importo massimo fra i 3mila e i 4mila euro).
Per poter beneficiare degli sgravi, l’assunzione deve essere a tempo indeterminato, ed è applicabile anche in caso di stabilizzazione dei contratti termine, ovviamente se il lavoratore ha ancora l’età anagrafica richiesta, e anche in caso di trasformazione di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
In questo ultimo caso l’età del lavoratore al momento della prosecuzione non conta. Inoltre, il lavoratore deve essere disoccupato e non può essere già stato occupato con contratto a tempo indeterminato.

Esiste una clausola anti-licenziamento, per cui se il lavoratore assunto con i benefici, o un collega impiegato nella stessa unità produttiva, viene licenziato nei sei mesi successivi per giustificato motivo oggettivo, l’impresa perde il beneficio e deve pagare i contributi non versati.
Nel caso in cui il lavoratore licenziato venga assunto da un altro datore di lavoro, quest’ultimo può invece utilizzare l’esonero contributivo. L’agevolazione non può essere applicata se nei sei mesi precedenti l’impresa ha effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo oppure licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

L’esonero contributivo sale al 100% nei seguenti casi:

  • studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro un periodo di alternanza scuola lavoro pari ad almeno il 30% delle ore;
  • lavoratori che hanno svolto periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Vera MORETTI