Giro di vite per le visite fiscali ai lavoratori pubblici

Dal 13 gennaio cambiano le regole per le visite fiscali, poiché sono entrate in vigore, a seguito del decreto 206 del 17/10/2017, nuove procedure per l’accertamento delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico impiego.
Tali misure si sono rese necessarie per contrastare l’assenteismo nella Pubblica Amministrazione.

Rimangono inalterate le fasce di reperibilità (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00), che restano dunque diverse da quelle del settore privato (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00), ma viene data la possibilità al datore di lavoro di richiedere all’INPS il controllo del dipendente in malattia mediante visita fiscale fin dal primo giorno di assenza.

In caso di visita, il medico fiscale dovrà redigere un verbale di accertamento con la valutazione sulla capacità o incapacità lavorativa riscontrata da trasmettere per via telematica all’INPS e al datore di lavoro, e una copia viene messa a disposizione del dipendente.

Nel caso in cui il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico deve annotarlo a verbale, farlo sottoscrivere al dipendente stesso e invitarlo a visita fiscale presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare, il medico deve darne tempestivamente notizia all’INPS e predisporre apposito invito a visita ambulatoriale.

La visita fiscale potrà inoltre essere disposta più volte anche nei festivi, oppure con cadenza sistematica e ripetitiva anche in prossimità di giornate festive o riposo settimanale. I controlli potranno essere concentrati soprattutto nei giorni sospetti, ovvero quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, poiché dalle statistiche si evince che i picchi di assenza dal lavoro si verificano nelle giornate di lunedì ed i giorni successivi alla scadenza delle ferie o alla giornata di riposo.

In caso di malattia presso un domicilio diverso da quello dichiarato, occorre comunicare all’Ufficio dove presta servizio tale indirizzo di reperibilità da parte del dipendente ammalato, sarà poi l’Ufficio a darne comunicazione immediata all’INPS.

Se il dipendente risulta assente alla visita fiscale, il medico avvisa il datore di lavoro e lascia presso il domicilio conosciuto, l’invito per il dipendente a recarsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.

Se il dipendente guarisce prima rispetto ai giorni di prognosi, va fornito un certificato di anticipata guarigione sottoscritto dal medico attestante l’iniziale infermità.

Vera MORETTI