Obbligo di assunzione di lavoratori disabili entro il 2 marzo

E’ stato introdotto per quest’anno l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, di assumere un lavoratore disabile al raggiungimento della soglia di 15 dipendenti.

Questo obbligo dovrà essere assolto entro 60 giorni dal raggiungimento della soglia di 15 dipendenti computabili ed è stata abrogata la finestra di tolleranza che permetteva di non effettuare l’assunzione di un lavoratore disabile fino alle sedici unità.

Questa nuova regola, che entra in vigore dal 2 marzo, porta con sé due effetti pressoché immediati:

  • i datori di lavoro che si trovano già nella fascia da 15 a 35 dipendenti computabili, dovranno entro il 2 marzo 2018 provvedere a coprire la quota di riserva. Diversamente, per ogni giorno lavorativo in cui risulterà scoperta la quota d’obbligo, dovrà essere versata a titolo di sanzione al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, una somma pari a 153,20 euro al giorno, per ciascuna persona disabile non occupata nella giornata;
  • i datori di lavoro che supereranno la soglia delle 14 unità, dovranno adoperarsi per coprire la quota di riserva, entro 60 giorni.

I datori di lavoro che dovessero avere in forza lavoratori disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, potranno computarli nella quota di riserva, se e solo se queste persone hanno una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.

Sono però sospesi dall’obbligo di assunzione, sempre considerando comunque caso per caso, i datori di lavoro che hanno attivato interventi straordinari di integrazione salariale o procedure di licenziamento collettivo o che abbiano sottoscritto accordi e attivato procedure di incentivo all’esodo; oppure abbiano dichiarato fallimento o si trovino in liquidazione.

Vera MORETTI