Si ricorda che l’art. 2435-bis c.c. prevede che diventi obbligatorio redigere il bilancio in forma ordinaria se per due esercizi consecutivi vengano superati due dei seguenti tre limiti: 4,4 milioni di euro di attivo totale dello stato patrimoniale, 8,8 milioni di euro di ricavi, 50 dipendenti occupati in media.
L’art. 2377 c.c. afferma l’obbligo di nomina del Collegio sindacale quando:
– il capitale sociale è superiore a 120mila euro;
– per due esercizi consecutivi vengano superati due dei seguenti tre limiti: 4,4 milioni di euro di attivo totale dello stato patrimoniale, 8,8 milioni di euro di ricavi, 50 dipendenti occupati in media;
– la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
– la società controlla altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
– la società ha utilizzato contributi o finanziamenti pubblici in misura superiore al limite fissato con decreto del Ministero Economia e Finanze;
– per due esercizi consecutivi venga superato il rapporto stabilito dal Mef tra i debiti e il patrimonio netto.
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