La tenuta della contabilità di magazzino diviene obbligatoria a decorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, sono superati determinati limiti dell’ammontare dei ricavi (euro 5.164.569) e delle rimanenze (euro 1.032.914). L’obbligo viene meno a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, non sono superati i predetti limiti.
Di conseguenza, a decorrere dall’1.1.2010:
– hanno l’obbligo di redigere la contabilità di magazzino le imprese che hanno superato i predetti limiti nel 2007 e 2008;
– sono esonerate da tale adempimento le imprese che tenevano la contabilità di magazzino e che non hanno superato i predetti limiti nel 2008 e 2009.
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