Le persone fisiche che entro il 30 novembre 2009 hanno versato l’acconto IRPEF 2009 senza avvalersi della possibilità di riduzione dell’importo corrispondente a venti punti percentuali possono beneficiare di un credito d’imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione sin dal primo pagamento di altre imposte e contributi.
Il sostituto di imposta che ha trattenuto l’acconto e versato all’Erario puo’ restituirlo al contribuente con il pagamento dello stipendio di dicembre detraendo poi l’importo dai versamenti dallo stesso dovuti. (art. 2 c. 6-8))
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