DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO – Provvedimento Agenzia Entrate del 21.12.2009
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello con il quale, nei casi in cui gli interventi iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello successivo, i soggetti che intendono beneficiare della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per detti interventi nel periodo d’imposta nel quale gli stessi non sono terminati. Tale comunicazione va inviata esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese per gli interventi che nello stesso periodo non sono terminati. Con riguardo alle spese sostenute nel 2009 per interventi non ultimati in tale anno, il modello va quindi inviato entro il 31.3.2010. La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né con riferimento ai periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese. Resta fermo che i contribuenti che vogliano beneficiare della detrazione del 55% sono comunque tenuti a trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati.
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