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Rivalutazione partecipazioni e terreni : Detrazione irpef

.La detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo privato è prorogata con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2012, resta fermo il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per ciascun immobile oggetto dell’intervento e la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera.
É prorogata altresì la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36%, da calcolare sul 25% del costo di acquisto dell’immobile col limite di 48.000 euro, da parte degli acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un intero edificio sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, con riferimento agli interventi eseguiti nel periodo dall’1.1.2008 al 31.12.2012, a condizione che l’immobile sia ceduto o assegnato entro il 30.6.2013.
La detrazione 36% di regola va spalmata su 10 anni, salvo che l’eta’ del beneficiario sia almeno di 75 anni.

IVA 10% A REGIME SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO (Finanziaria art. 2 c. 11)
Dal 2010 viene definitivamente fissata al 10% l’aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 31, c. 1, lett. a), b), c) e d), L. 457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. La riduzione si applica con la limitazione del valore dei beni significativi, previsti dal D.M. 29.12.09 (ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza).
Prima d’oggi l’aliquota ridotta del 10% era già prevista a regime per gli interventi di cui alle lett. c) e d) (Vedi n. 127-quaterdecies Tabella A Parte III Dpr 633/72), mentre era applicabile agli interventi di manutenzione di cui alle lett. a) e b) in forza di proroghe contenute nelle varie Leggi finanziarie. Ora tale aliquota ridotta e’ definitivamente a regime.

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