Agenzia delle Entrate: portabilità delle perdite fiscali a maglie larghe per le imprese

Disciplina del riporto in operazioni di aggregazione aziendale

Con Circolare n. 9/E del 11 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate ha definito la possibilità di riportare le perdite fiscali a maglie larghe per quelle aziende legate in consolidato e che hanno deciso di fondersi o scindersi – a meno che queste azioni non interrompano la tassazione di gruppo.

Il documento definisce il riporto in operazioni di aggregazione aziendale quando a fondersi o scindersi siano società aderenti a un consolidato e chiarisce la presenza, nel panorama normativo, della coesistenza di norme sulla portabilità delle perdite che sono da ritenersi proprie di fusione e scissione mentre altre che valgono per il consolidato.

In particolare: nel caso di fusioni e scissioni di società legate in consolidato, la Circolare stabilisce che le perdite maturate negli esercizi in cui vale l’opzione sono tutte riportabili.

Si possono infatti escludere quelle manovre elusive che, proprio con l’operazione di aggregazione, possono realizzare la compensazione delle perdite tra le società coinvolte e che non possono usufruire di alcun vantaggio in più in termini di compensazione degli imponibili.

Quest’ultima situazione è vietata perchè le perdite prodotte dalle società aderenti al consolidato nascono compensabili con gli utili delle altre aziende già incluse nella tassazione di gruppo.

I limiti si applicano solo a quelle precedenti all’ingresso in regime di consolidato nazionale di ogni società partecipante, mentre sono libere dai paletti quelle maturate negli esercizi in cui è valida l’opzione.

Fino alla durata della tassazione di gruppo non emergono effetti antielusivi ma rimane valido il potere dell’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli e verifiche per accertare che l’operazione non sia stata realizzata quando era effettivamente in vigore l’opzione della tassazione di gruppo (e quindi al solo scopo di eludere il Fisco).

Per consultare il testo completo della Circolare n. 9/E :  Sito Internet dell’Agenzia delle Entrate/ Sezione Circolari e Risoluzioni.

Paola Perfetti