La Corte di Cassazione ha desiderato ribadire la detraibilità dell’IVA sugli acquisti specificando che questa agevolazione spetta se applicata a un bene acquistato e succcessivamente venduto.
Questa Sentenza (la numero 5753 del 10 marzo 2010) è in parziale contraddizione con la disamina dello statuto comunitario secondo il quale l’attività dell’impresa riguarda il commercio dei pezzi del bene messo in vendita ma non il bene stesso.
La Cassazione ha invece così deciso in merito alla causa di una società che si è vista modificare la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dopo un’operazione di acquisto intracomunitario di un’imbarcazione da diporto. Il natante è stato rivenduto con la certezza che la sua commercializzazione non rientrasse nel core business aziendale. Peraltro, l’azienda in questione godeva dell’autorizzazione comunale (che ne avrebbe presupposto l’autorizzazione alla vendita) mentre lo statuto prevedeva solo la vendita dei motori marini.
Dimostrando, l’impresa, che l’acquisto del natante era dovuto ad un ordine ricevuto da un cliente, la Corte di Cassazione si è espressa secondo la giurisprudenza comunitaria secondo la quale esiste un collegamento immediato tra una specifica operazione a monte e una a valle: sono queste a conferire il diritto alla detrazione da riconoscere al contribuente.
Paola Perfetti
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