Categories: Bussola Fiscale

Detrazioni fiscali per l’abitazione principale

Fra i costi detraibili in sede fiscale rientrano anche gli interessi passivi e gli oneri accessori spettanti al mutuo sull’acquisto della prima casa e l’abitazione principale.

Venendo alle agevolazioni, queste vengono stabilite con una certa discrezione, ovvero a seconda che il fabbricato in oggetto sia un’abitazione principale, o secondaria, o altri fabbricati non abitativi, e con il limite dell’anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

Si intende per abitazione principale quella in cui il contribuente vive con/senza i familiari e dove si colloca la residenza anagrafica; in caso diverso, è ammessa l’autocertificazione o dichiarare alle Forze Armate e di Polizia che si tratti di un immobile costituente unica abitazione di proprietà.

Le detrazioni fiscali riguardano:

– i mutui stipulati a partire dal 1993 godono di agevolazioni fiscali solo se l’abitato in questione è l’abitazione principale;

– gli interessi passivi e gli oneri accessori possono richiedere il 19% di beneficio fiscale con un importo massimo di 4mila euro (a partire dal 1º gennaio 2008, in precedenza era 3.615,20 euro), con una detrazione massima annuale pari a 760 euro.
Sono da considerare in questa categoria: l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, le spese sostenute dal notaio per conto del cliente e necessarie alla stipula del contratto stesso (per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca); al contrario, sono escluse le spese notarili relative al contratto di compravendita dell’immobile.

Come calcolare l’importo

La detrazione si calcola sul prezzo di acquisto dell’immobile così come indicato sul contratto a cui si vanno a sommare le spese notarili e gli oneri accessori. Quando il totale del mutuo supera il prezzo di acquisto dell’immobile, è necessario quantificare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione mentre in caso di contitolarità del mutuo l’importo massimo va suddiviso tra i cointestatari.

Per richiedere la detrazione del 19% di interessi passivi e oneri accessori è necessario che:

– l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, ovvero, la condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d’imposta per il quale si chiedono le detrazioni (fanno eccezione le variazioni di domicilio dipendenti perchè trasferiti per motivi di lavoro);

– l’immobile sia acquistato entro un anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario, ovvero è possibile prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto;

Infine, fra le novità introdotte dal 2001, la detrazione spetta anche se :

-l’immobile sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia comprovata e facente la funzione di abitazione principale entro due anni dall’acquisto;

– l’acquisto di un immobile sia per un immobile locato e se, entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifica al locatario l’atto d’intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l’immobile è adibito ad abitazione principale;

– è destinato al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare;

– il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro oppure in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non sia affittato.

E per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992?

Le detrazioni spettano per l’acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale.

L’importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo di 4mila euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra abitazione.
Infine, per quest’ultima situazione, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale: se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.

In ultimo, per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l’acquisto di immobile non abitativo con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.

Fonte

Paola Perfetti

Redazione

Recent Posts

Sale, riempi un bicchiere e versalo nello scarico | Non immagini cosa succede: sappi solo che rimarrai di stucco

Un semplice gesto con il sale grosso può rivoluzionare i tuoi scarichi: previene odori, intasamenti…

1 mese ago

Basta faticare, ecco come non pagare più il parcheggio: la legge poco nota ti dà ragione | I vigili non lo dicono a nessuno

Scopri la normativa poco nota sulle strisce blu: se il parchimetro è guasto o senza…

1 mese ago

Ecco l’oggetto che ti ruba soldi ogni mese: il segreto della spia elettrica che devi staccare subito | Risparmi una fortuna

Molti apparecchi consumano energia anche da spenti, agendo come vere 'spie elettriche'. Scopri quali sono,…

1 mese ago

“Chi ha il garage rischia la multa”: la nuova norma è una mazzata | Devi metterti subito in regola

Le nuove normative antincendio per i garage condominiali con ricarica auto elettrica sono arrivate. Scopri…

1 mese ago

Pattumiera, per eliminare la puzza c’è un rimedio: metti questo oggetto sul fondo | Addio cattivi odori

Stanco dei cattivi odori dalla pattumiera? Un semplice oggetto sul fondo del sacchetto può fare…

1 mese ago

Ultim’ora, il carburante che costa (quasi) la metà è realtà: tutti lo stanno facendo in segreto | Ecco dove si trova

L'HVO, il gasolio bio che costa meno e pulisce il motore, si sta diffondendo. Scopri…

1 mese ago