Una sentenza della Cassazione stabilisce le condizioni necessarie
In termini di detrazioni dell’IVA, la Sezione tributaria della Cassazione ha emesso la Sentenza n. 3706 (Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 17/02/2010, n. 3706) con la quale vengono stabiliti i requisiti di inerenza del bene acquistato rispetto all’attività esercitata e finalizzato all’impresa.
Ai fini della detraibilità dell’imposta è necessario dimostrare che gli acquisti di beni effettuati dalle società commerciali siano caratterizzati dall’inerenza all’esercizio d’impresa, con onere della prova a carico di chi invoca la detrazione.
I Giudici di legittimità si sono rivolti all’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. In particolare, l’acquirente, che deve essere un imprenditore, può detrarre l’imposta se questa riguarda un acquisto effettuato nell’esercizio di impresa e se l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale è intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività.
Di fatto, questa impostazione segue una disposizione già esistente (Cassazione sentenze n. 16730 e n. 11765 del 2008, n. 3022 del 2007) la cui norma non introduce una deroga ai comuni criteri di onere della prova, ma lascerebbe la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato.
Paola Perfetti
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