Come noto, l’art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972 riporta un elenco puntuale di operazioni (tra cui ad esempio quelle effettuate nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici o di enti ospedalieri), ordinariamente assoggettate ad Iva ma con esigibilità differita, per le quali, cioè, l’Iva diviene esigibile non al momento di effettuazione dell’operazione , ma al momento di effettivo pagamento del corrispettivo.
Con il Decreto anticrisi , è stata prevista la possibilità di applicare l’Iva ad esigibilità differita anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. Tale disposizione si applica solo se il soggetto che effettua le operazioni:
• rispetta il limite di volume d’affari previsto pari a € 200.000;
• non si avvale di regimi speciali Iva;
• non effettua operazioni nei confronti di soggetti che assolvono l’Iva con il meccanismo del reverse charge.
Il cedente/prestatore può esercitare la facoltà di applicare l’Iva ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. n. 185/2008 per ogni singola fattura, inserendone in calce l’apposita dicitura; nella redazione della dichiarazione Iva va, dunque, prestata attenzione alla possibile coesistenza di fatture con Iva ad esigibilità differita ex art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 e di fatture con Iva “per cassa” ex art. 7, D.L. n. 185/2008.
Un semplice gesto con il sale grosso può rivoluzionare i tuoi scarichi: previene odori, intasamenti…
Scopri la normativa poco nota sulle strisce blu: se il parchimetro è guasto o senza…
Molti apparecchi consumano energia anche da spenti, agendo come vere 'spie elettriche'. Scopri quali sono,…
Le nuove normative antincendio per i garage condominiali con ricarica auto elettrica sono arrivate. Scopri…
Stanco dei cattivi odori dalla pattumiera? Un semplice oggetto sul fondo del sacchetto può fare…
L'HVO, il gasolio bio che costa meno e pulisce il motore, si sta diffondendo. Scopri…