Come noto, l’art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972 riporta un elenco puntuale di operazioni (tra cui ad esempio quelle effettuate nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici o di enti ospedalieri), ordinariamente assoggettate ad Iva ma con esigibilità differita, per le quali, cioè, l’Iva diviene esigibile non al momento di effettuazione dell’operazione , ma al momento di effettivo pagamento del corrispettivo.
Con il Decreto anticrisi , è stata prevista la possibilità di applicare l’Iva ad esigibilità differita anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. Tale disposizione si applica solo se il soggetto che effettua le operazioni:
• rispetta il limite di volume d’affari previsto pari a € 200.000;
• non si avvale di regimi speciali Iva;
• non effettua operazioni nei confronti di soggetti che assolvono l’Iva con il meccanismo del reverse charge.
Il cedente/prestatore può esercitare la facoltà di applicare l’Iva ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. n. 185/2008 per ogni singola fattura, inserendone in calce l’apposita dicitura; nella redazione della dichiarazione Iva va, dunque, prestata attenzione alla possibile coesistenza di fatture con Iva ad esigibilità differita ex art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 e di fatture con Iva “per cassa” ex art. 7, D.L. n. 185/2008.
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