Dichiarazione iva 2010 : Le novità del Quadro VE

All’interno del Quadro VE relativo alla determinazione del volume d’affari, quest’anno il rigo VE30, dedicato all’indicazione delle operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond degli esportatori abituali (esportazioni ed altre operazioni non imponibili), è suddiviso in più campi, per consentire già all’interno del rigo stesso un dettaglio delle operazioni effettuate.
E’ stato, inoltre, introdotto un nuovo campo all’interno del rigo VE36, nel quale vanno riportate le operazioni effettuate nell’anno, ma con Iva esigibile negli anni successivi (c.d. “Iva ad esigibilità differita”). Il nuovo campo è relativo alle operazioni effettuate con Iva ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. n. 185/2008 (c.d. Decreto anticrisi), ovvero le cosiddette operazioni con “Iva per cassa”.

Come noto, l’art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972 riporta un elenco puntuale di operazioni (tra cui ad esempio quelle effettuate nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici o di enti ospedalieri), ordinariamente assoggettate ad Iva ma con esigibilità differita, per le quali, cioè, l’Iva diviene esigibile non al momento di effettuazione dell’operazione , ma al momento di effettivo pagamento del corrispettivo.
Con il Decreto anticrisi , è stata prevista la possibilità di applicare l’Iva ad esigibilità differita anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. Tale disposizione si applica solo se il soggetto che effettua le operazioni:

• rispetta il limite di volume d’affari previsto pari a € 200.000;
• non si avvale di regimi speciali Iva;
• non effettua operazioni nei confronti di soggetti che assolvono l’Iva con il meccanismo del reverse charge.

Il cedente/prestatore può esercitare la facoltà di applicare l’Iva ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. n. 185/2008 per ogni singola fattura, inserendone in calce l’apposita dicitura; nella redazione della dichiarazione Iva va, dunque, prestata attenzione alla possibile coesistenza di fatture con Iva ad esigibilità differita ex art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 e di fatture con Iva “per cassa” ex art. 7, D.L. n. 185/2008.

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