Agevolazioni per professionisti per gli acquisti dal 2007 al 2009
Con Risoluzione 2 marzo 2010, n. 13 è stata chiarita la deducibilità (a determinate condizioni e limiti) dei canoni di locazione finanziaria stipulati per l’acquisto di immobili strumentali tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009.
L’Agenzia delle entrate si è espressa riguardo al trattamento fiscale sugli immobili strumentali acquistati da parte dei professionisti e fino ad ora regolati dall’art. 54, TUIR, modificato dalla Legge n. 296/2006.
Per i professionisti, le plus o minusvalenze derivanti dal cessione di immobili strumentali concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo solo se il fabbricato è stato comprato a partire dal primo gennaio 2007.
Attenzione al calendario: l’eventuale plus o minusvalore derivante dalla successiva cessione non ha alcuna rilevanza per il Fisco.
Per la deduzione dei canoni di leasing versati per l’immobile usato nell’attività professionale, quindi, la Risoluzione precisa che i costi sono deducibili solo se il contratto di locazione finanziaria è stato stipulato tra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009, a patto che abbia avuto una durata fra gli otto e i quindici anni.
Paola Perfetti
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