Gli incentivi all’autoimprenditorialità sono legge

I benefici fiscali e il ruolo dell’INPS per le nuove attività

Il beneficio all’ autoimprenditorialità è divenuto una legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2010.

Dopo il Decreto n. 49409 del 18 dicembre 2009 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva fornito indicazioni in merito alla corresponsione dell’incentivo previsto, ecco le informazioni sui benefici fiscali per chi desidera mettersi in proprio.

Beneficiari

Gli incentivi all’autoimprenditorialità sono rivolti a quei lavoratori ai quali erano stati precedentemente destinati ammortizzatori sociali in deroga o sospesi negli anni 2009 e 2010, insieme a coloro che intendono avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale, una microimpresa, o per associarsi in cooperativa.

L’incentivo previsto dall’articolo 7-ter, comma 7, della Legge n. 33/2009 consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito (ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione) per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.

Ruolo dell’INPS

Per avvalersi di questo beneficio, i lavoratori devono presentare domanda all’INPS in cui specificare l’attività da intraprendere.

A questo punto l’INPS è chiamato ad accertare il diritto del beneficiario a usufruire dell’ammortizzatore sociale in deroga o all’indennità di disoccupazione; verifica l’idoneità della documentazione presentata; e in seguito quantifica il beneficio spettante.

L’INPS eroga allora il 25% dell’incentivo e interrompe l’erogazione al reddito dello stesso lavoratore; il rimanente 75% del beneficio viene somministrato dallo stesso Ente dopo che il lavoratore avrà presentato la documentazione completa di ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, dell’attività autoimprenditoriale, o di una microimpresa, o per associarsi in cooperativa.

Paola Perfetti