Iva per cassa : Adempimenti cedente/prestatore – cessionario/committente

Adempimenti del cedente o prestatore

La volontà del cedente o prestatore di avvalersi del differimento si manifesta
mediante apposita annotazione in fattura per evidenziare che si tratta di una operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008. In mancanza di tale annotazione, l’imposta si considera esigibile secondo le regole ordinarie, di cui all’articolo 6 del D.P.R. n.633 del 1972.

L’imponibile indicato nelle fatture emesse, ancorché l’IVA non sia immediatamente esigibile,
rileva anche ai fini della determinazione del volume di affari.

L’Iva relativa alle operazioni per le quali il cedente/prestatore ha esercitato l’opzione dovrà essere versata mensilmente o trimestralmente secondo la periodicità scelta dal contribuente.

Per individuare il momento del pagamento non effettuato per contanti, al verificarsi del quale l’imposta diventa esigibile, il cedente o prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario).

Adempimenti del cessionario o committente

Il cessionario o committente che riceve la fattura ad esigibilità differita deve numerarla e annotarla nel registro degli acquisti, anche se il diritto alla detrazione dell’imposta sorge solo a partire dal momento in cui il corrispettivo dell’operazione viene pagato.
Poiché infatti l’esigibilità dell’imposta per il cedente o prestatore è differita al momento del pagamento del corrispettivo, anche la detrazione per il cessionario o committente, se e nei limiti in cui spetti, è differita sino a tale momento.
A tale proposito, sarà cura del soggetto che intende effettuare la detrazione dare evidenza della data del pagamento. Se il pagamento è parziale il diritto alla detrazione spetta nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e pertanto, essendo per il cedente o prestatore questo momento stabilito al massimo decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, si ritiene che il diritto alla detrazione potrà essere comunque esercitato, dal cessionario o committente, qualora entro l’anno dalla emissione della fattura non sia stato effettuato il pagamento.

Redazione

Share
Published by
Redazione

Recent Posts

Sale, riempi un bicchiere e versalo nello scarico | Non immagini cosa succede: sappi solo che rimarrai di stucco

Un semplice gesto con il sale grosso può rivoluzionare i tuoi scarichi: previene odori, intasamenti…

1 mese ago

Basta faticare, ecco come non pagare più il parcheggio: la legge poco nota ti dà ragione | I vigili non lo dicono a nessuno

Scopri la normativa poco nota sulle strisce blu: se il parchimetro è guasto o senza…

1 mese ago

Ecco l’oggetto che ti ruba soldi ogni mese: il segreto della spia elettrica che devi staccare subito | Risparmi una fortuna

Molti apparecchi consumano energia anche da spenti, agendo come vere 'spie elettriche'. Scopri quali sono,…

1 mese ago

“Chi ha il garage rischia la multa”: la nuova norma è una mazzata | Devi metterti subito in regola

Le nuove normative antincendio per i garage condominiali con ricarica auto elettrica sono arrivate. Scopri…

1 mese ago

Pattumiera, per eliminare la puzza c’è un rimedio: metti questo oggetto sul fondo | Addio cattivi odori

Stanco dei cattivi odori dalla pattumiera? Un semplice oggetto sul fondo del sacchetto può fare…

1 mese ago

Ultim’ora, il carburante che costa (quasi) la metà è realtà: tutti lo stanno facendo in segreto | Ecco dove si trova

L'HVO, il gasolio bio che costa meno e pulisce il motore, si sta diffondendo. Scopri…

1 mese ago