La norma sull’esigibilità differita prevista dall’art. 7 del decreto legge n. 185 del 2008 non interferisce con la disciplina dettata per altre fattispecie ad esigibilità differita, per i quali non è stabilito nessun limite temporale.
Si ricordano tra l’altro:
le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti;
le cessioni o prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità
giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi , alle camere di commercio, istituti universitari, unità sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di
previdenza.
Entrata in vigore
L’opzione per l’IVA di cassa di cui all’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008 può essere esercitata, con riguardo alle operazioni effettuate a partire dal 28 aprile 2009, ossia dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 marzo 2009.
Con piccoli accorgimenti si può risparmiare sul riscaldamento senza rinunciare al comfort: Altroconsumo spiega come…
Il Bonus Nido 2025 entra nella fase operativa: l’INPS annuncia importi aggiornati e nuove soglie…
Il Ministero della Salute spiega come conservare correttamente gli alimenti nel frigorifero: latte, carne e…
Lidl annuncia un nuovo Recruiting Day l’11 novembre 2025: una giornata di colloqui in presenza…
Costa solo 34,20 euro l’anno ma colpisce tutti i conti correnti attivi: è l’imposta di…
Arriva dal Giappone il Kakeibo, un metodo tradizionale che aiuta a risparmiare con carta e…