Finanziaria 2010 : Misure per il lavoro

Indennità forfettaria ai cococo che hanno perso il lavoro

Per il biennio 2010-2011, nei soli casi di fine lavoro, e’ riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS , con esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR.

Per poter beneficiare del sostegno i co.co.co devono congiuntamente rispettare le seguenti condizioni:
a) operare in regime di monocommittenza;
b) aver conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo all’anno di riferimento aver accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita’ non inferiore a uno;
d) risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
e) risultare accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilita’ presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data . (art. 2 c. 130)

Contributi figurativi per chi beneficia di misure a sostegno del reddito

In via sperimentale per il 2010, ai soggetti beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni di lavoro che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello delle mansioni esercitate, è riconosciuta una contribuzione figurativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
La contribuzione è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto.

E’ previsto un decreto attuativo per la disciplina delle modalità di erogazione.

Agevolazioni per i datori di lavoro che assumono disoccupati 50enni

In via sperimentale per l’anno 2010, la riduzione contributiva prevista per i lavoratori in mobilità (pari a quella per gli apprendisti) , e’ estesa ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennita’ di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età e almeno trentacinque anni di anzianita’ contributiva.
La riduzione spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Il beneficio e’ concesso a domanda nel limite di 120 milioni di euro per l’anno 2010. (art.2 c.134_135)

Altre misure per far fronte alla crisi di lavoro

– proroga al 2010 di alcune disposizioni che erogavano specifici trattamenti di sostegno al reddito per il 2009 (indennità di mobilità CIGS, mobilità, liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti per crisi, CIGS per cessazione di attività, contributi a Italia Lavoro SpA, l’indennità ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato in determinate imprese e agenzie).

– possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa per periodi non superiori a 12 mesi. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive.

– estensione, a decorrere dal 2010, ai trattamenti di disoccupazione speciale per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, della disciplina degli aumenti relativi ai c.d. tetti dei trattamenti di integrazione salariale, disoccupazione e mobilità, disposti dall’articolo 1, comma 27, della legge n. 247/2007 determinati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT sul costo della vita.

– erogazione, per il 2010 da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che assumano lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione involontaria. L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, ed è erogato secondo apposite procedure.
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– finanziamento pari a 100 milioni di euro per il 2010, di cui il 20% per l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

– detassazione dei contratti di produttività, di cui all’articolo 5 del D.L. 185/2008, prorogando la misura anche per il 2010. Inoltre, si interviene sulla riduzione dell’IRPEF e relative addizionali del trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, stanziando a copertura lo stesso importo di 60 milioni (previsto per il 2009) anche per il 2010 e prevedendo la fruizione di tale agevolazione, anche per il 2010, per i soggetti con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

Decreto milleproroghe 2010 : Differimento “770-mensile”

La  Finanziaria 2008  a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2010, aveva previsto che i sostituti d’imposta a partire dal mese di gennaio 2010 avrebbero dovuto comunicare mensilmente in via telematica “i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

Il Decreto Milleproroghe fa slittare questo obbligo al mese di gennaio 2011.

Il 2010 potrà essere utilizzato per dare via a una fase sperimentale.

Proroga scudo fiscale : Modello di certificazione utili 2009

MODELLO DI CERTIFICAZIONE UTILI 2009 – Mod. CUPE 2010 – Provvedimento Agenzia Entrate del 21.12.2009
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il nuovo modello di certificazione degli utili utilizzabile dalle
società di capitali, dalle società cooperative a responsabilità limitata e dagli enti commerciali che hanno corrisposto utili,
nonché dai soggetti che hanno corrisposto proventi assimilati agli utili (tra cui compensi ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) nel periodo 1.1 – 31.12.2009.
Nel nuovo modello, da rilasciare ai percettori entro il 28.2.2010, è presente un nuovo campo destinato all’indicazione degli utili derivanti dalla partecipazione in società di investimento immobiliare quotate e non (SIIQ e SIINQ). Per scaricare il modello e le istruzioni consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it (Sez. Modulistica / Modelli di Comunicazione 2010).

Lo scudo fiscale : Regime sanzionatorio

I soggetti che vogliono eseguire il rimpatrio o la regolarizzazione sono obbligati a presentare una dichiarazione riservata ad uno dei seguenti intermediari finanziari:

– banche italiane;
– società d’intermediazione mobiliare;
– società di gestione del risparmio;
– società fiduciarie;
– agenti di cambio;
– Poste Italiane S.p.A.;
– Stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

La dichiarazione riservata viene sottoscritta dall’intermediario e una copia viene consegnata al contribuente.

La dichiarazione costituisce prova del versamento dell’imposta straordinaria e rappresenta l’unico documento idoneo a invocare gli effetti del rimpatrio.

Interventi sul risparmio energetico : L’Asseverazione e l’attestato di certificazione energetica

L’asseverazione permette di dimostrare che l’intervento eseguito soddisfa i requisiti tecnici richiesti.

La normativa prevede l’intervento da parte di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, il quale predispone un certificato di asseverazione che attesta la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla legge.

Il tecnico abilitato deve essere iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi o dei dottori forestali, ovvero ai collegi professionali dei geometri, dei periti industriali o agrari.
L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori, nell’ipotesi in cui vengano utilizzati beni, con determinate caratteristiche energetiche, per interventi sull’involucro di edifici esistenti, sull’installazione di pannelli solari e sulla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 6 Agosto 2009, l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione fornita dal direttore dei lavori sulla conformità del progetto delle opere realizzate, oppure esplicitata nella relazione che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici che il proprietario dell’edificio deve depositare presso le Amministrazioni competenti, in due copie, assieme alla denuncia dell’inizio dei lavori.
In caso di sostituzione di finestre, le quali includono anche gli infissi, alla certificazione del produttore non devono essere più allegate le certificazioni di conformità alla normativa europea dei singoli componenti.

Attestato di certificazione energetica

L’attestato di certificazioni o qualificazione energetica include i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio.
La predisposizione di tale attestato prevede l’utilizzo delle procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, o dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 Ottobre 2005.

Se risultano assenti le sopra menzionate procedure, il tecnico abilitato predispone ed assevera un attestato di qualificazione energetica elaborato secondo lo schema riportato in allegato, alla lettera A, del Decreto Ministeriale del 19 Febbraio 2007.

Il comma 24, lettera c), della Finanziaria 2008, ha soppresso, a decorrere dal 1° Gennaio 2008, l’obbligo di far predisporre da un professionista abilitato l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, con riguardo solamente agli interventi di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari e agli interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in qualunque struttura, pubblica o privata.
Fonte: Agenzia delle Entrate

L’almanacco fiscale del giorno [01 Marzo 2010]

SOSTITUTI D’IMPOSTA | Certificazione utili, compensi e provvigioni. Cosa si deve fare? Oggi va consegnata la certificazione degli utili e dei proventi ad essi equiparati corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2009.

SOSTITUTI D’IMPOSTA | Cud 2010. Cosa si deve fare? Oggi va consegnata la certificazione dei redditi dell’anno 2009 (CUD 2010).

IVA | Comunicazione Dati Iva. Cosa si deve fare? Oggi va presentata per via telematica la Comunicazione Dati Iva per l’anno 2009. Sono esonerati da tale adempimento i contribuenti che presentano la Dichiarazione Iva in via autonoma entro la fine del mese di Febbraio.

IRAP | Opzione. Cosa si deve fare? Oggi va comunicata l’opzione, da parte delle società di persone e delle imprese individuali in regime di contabilità ordinaria,  per calcolare il valore della produzione netta ai fini Irap con le medesime modalità utilizzate dalle società di capitali.

LAVORO | Denuncia Uni-emens. Cosa si deve fare? Oggi va fatta la denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.