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Sentenza della Cassazione: ricorso sull’IVA parziale

Con la Sentenza n.3827/2010, la Corte di Cassazione si é espressa sulla questione del ricorso contro l’avviso di rettifica IVA “parziale”.

Secondo la nuova disposizione, l’interruzione della prescrizione al diritto al rimborso del credito emessa dall’ufficio competente scatta solo in relazione alle poste contabili oggetto della lite e si basa sulla circostanza che l’eccedenza detraibile IVA deve essere considerata unitariamente solo per determinare l’importo finale spettante.

Al contrario, in sede di accertamento e di eventuale contenzioso, ogni singola operazione di cessione e di acquisto rilevante ai fini IVA può essere oggetto di autonoma valutazione.

Con questo atto la Cassazione ha stabilito che la cosiddetta eccedenza detraibile (ovvero, la differenza tra l’ammontare dell’IVA su acquisti e importazioni, aumentato dei versamenti periodici effettuati, e l’Iva sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili) rappresenta un importo uitario solo dal punto di vista aritmetico, dato che ogni singola operazione di cessione e acquisto rappresenta una “posta contabile” autonoma. Nel contenzioso in esame, infatti, l’oggetto del giudizio era rappresentato dalle sole “poste contabili” disconosciute dall’Amministrazione finanziaria mediante l’avviso di rettifica IVA.

La Cassazione ha quindi precisato l’oggetto del giudizio limitandolo alle poste solo contabili IVA rettificate da parte dell’Amministrazione finanziaria e che quindi la presentazione di un ricorso opposto al provvedimento di rettifica parziale di un credito IVA avrebbe rappresentato un atto interruttivo dei termini prescrizionali solo in relazione al diritto di credito rivendicato dal contribuente sulle “poste contabili” rettificate in precedenza dall’ufficio.

Al contrario, per la restante quota di credito chiesto a rimborso, non oggetto della domanda giudiziale, il diritto del contribuente non beneficia dell'”allungamento” del termine ordinario decennale di prescrizione, in quanto non trova applicazione l’articolo 2943 del codice civile.

Per ulteriori approfondimenti: Fonte

Paola Perfetti

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