La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito la validità dell’accertamento IVA anche nella situazione di incompletezza del verbale della Polizia tributaria.
La Sentenza 3569/10 sottolinea che la verifica della polizia tributaria è un’attività amministrativa: la Polizia è tenuta al rispetto di una serie di cautele per non emettere abusi nei confronti del destinatario, ma queste non sono rette dal principio del contraddittorio con il contribuente.
Pertanto, anche se riscontrate delle incoerenze nelle fasi di accertamento e descrizione della verifica, non è richiesto il contradditorio né che il verbale della Finanza sia puntuale nella descrizione della verifica stessa.
Anche in queste condizioni l’accertamento fiscale viene considerato come legittimo e il contribuente non può dedurre come utilizzabili le risultanze anche se vengono contestate le irregolarità. Ciò che può fare, è denunciare le inesattezze davanti al giudice mettendo in discussione l’attendibilità delle risultanze acquisite e chiedendo che non siano utilizzate.
E’ però solo con l’accertamento che l’amministrazione finanziaria contesta davvero al contribuente gli addebiti e, nel farlo, può mostrare di avere un parere diverso da quello di chi ha compiuto la verifica.
Per approfondimento legislativo
Paola Perfetti
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