La Cassazione si è espressa sulle detrazioni IVA riguardanti le fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Non è infatti sufficiente limitarsi ad affermare che l’impresa abbia acquistato i beni fatturati da soggetti differenti da quelli indicati in fatture.
A deciderlo è una nuova Sentenza, la n.19 gennaio 2010, n. 735.
Il caso oggetto della Sentenza infatti riguarda la merce che sia stata realmente acquistata e i cui costi siano stati effettivamente sostenuti.
Si tratta quindi di comprovare che la persona che emette la fattura sia un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione e che vada qualificata come fatturazione di un’operazione soggettivamente inesistente, per la quale dev’essere versata l’imposta sul valore aggiunto.
La prova dell’esistenza, dell’ inerenza e della competenza del costo grava sul contribuente che si trova a fornite elementi probatori certi e precisi.
Paola Perfetti
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