Il trattamento fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione degli immobili strumentali dei professionisti.
Nel corso degli ultimi anni, sono intervenute diverse modifiche normative inerenti il trattamento fiscale degli immobili strumentali dei professionisti, per effetto della Manovra estiva 2006 (art. 36, comma 29, D.L. n. 223/2006 convertito nella Legge n. 248/2006) e della Finanziaria 2007 (art. 1, comma 334, Legge n. 296/2006).
A fare il punto della situazione normativa, è oggi intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13/E del 3 marzo 2010, chiarendo sia il trattamento fiscale delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione dell’immobile strumentale posseduto dal professionista, sia il trattamento fiscale dei canoni di leasing relativi a tale immobile.
Con riferimento alla cessione dell’immobile strumentale posseduto dal professionista, il D.L. n. 223/2006 (Manovra estiva 2006), introducendo il nuovo comma 1-bis nell’art. 54 del TUIR, ha previsto che le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Quindi, rispettivamente, devono essere tassate o dedotte, ad eccezione tuttavia degli immobili strumentali.
Successivamente, la Finanziaria 2007 ha esteso anche agli immobili strumentali la rilevanza reddituale delle plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla loro cessione, come già previsto per gli altri beni strumentali; la Finanziaria 2007 ha, inoltre, attribuito rilevanza reddituale al costo di acquisto degli immobili strumentali da parte dei professionisti, che da quel momento si è potuto quindi ammortizzare; parimenti, i canoni di leasing stipulati per tali immobili sono risultati deducibili, sia pure con qualche limitazione.
Le suddette regole si rendono applicabili solo agli immobili acquisiti dal professionista a partire dal 1° gennaio 2007, quindi ne deriva che laddove venisse ceduto un immobile strumentale acquisito dal professionista successivamente al 1° gennaio 2007, la relativa plusvalenza è tassabile o la minusvalenza è deducibile dal suo reddito; viceversa, qualora l’immobile strumentale sia stato acquisito prima del 1° gennaio, l’eventuale plusvalenza/minusvalenza generatasi dalla cessione non assume alcuna rilevanza reddituale e quindi non è né tassabile né deducibile.